Rappresentante fiscale e responsabilità solidale
Una Corte tributaria greca ha chiesto al Tribunale UE di pronunciarsi:
La causa può interessare anche legislazione italiana.
Secondo l'art. 17 c. 2 DPR 633/72, la nomina del rappresentante fiscale rende quest'ultimo «solidalmente obbligato con il rappresentato per tutte le operazioni territorialmente rilevanti nello Stato, con esclusione, perciò, di quelle poste in essere direttamente dal soggetto non residente che non risultino effettuate in Italia, ai sensi dell'art. 7 DPR 633/72».
Al riguardo si ritiene che il rappresentante fiscale dovrebbe essere considerato responsabile del versamento dell'imposta e delle relative sanzioni per inadempimenti relativi ad operazioni nelle quali si assume l'obbligo oggettivo di adempiere, ovvero di operazioni nelle quali è sicuramente intervenuto come mandatario. Non si ritiene, invece, che possa essere ritenuto responsabile di un fatto che non è mai entrato nella sua sfera giuridica e del quale non è mai venuto a conoscenza.
Questa tesi è supportata da quanto evidenziato dalla Corte di giustizia comunitaria, secondo la quale «il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero» (Corte di giustizia CEE, causa C-1/08, sentenza Athesia Druck Srl del 19 febbraio 2009).
A tal fine, la Cassazione, con la sentenza n. 591 del 8 gennaio 2024, ha chiarito che in caso di frode del soggetto estero il rappresentante fiscale non è responsabile solidalmente, a meno che non abbia partecipato attivamente all'operazione. A rilevare è infatti l'effettiva esecuzione delle operazioni di frode, non l'astratta conoscibilità né la concreta conoscenza delle stesse. Il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero, pertanto, il contratto di mandato non può di per sé determinare una responsabilità solidale del rappresentante. A differenza del rappresentante fiscale ai fini delle imposte sul reddito, il rappresentante fiscale ai fini dell'IVA non diviene punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio dello Stato, poiché è il soggetto non residente a restare destinatario diretto di qualunque altra norma che non debba transitare attraverso il rappresentante fiscale.
La causa è stata rubricata con il numero T-356/25 e interessa l’art. 17 DPR 633/72.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
La Corte UE è chiamata a stabilire se l'esclusione dell'IVA all'importazione dalla definizione agevolata violi il principio di non discriminazione e neutra..
Approfondisci con
Rappresentanza fiscale e identificazione diretta sono due modalità che permettono di operare in Italia ad una società estera. Nel primo caso, l’intervento riformatore del D.Lgs. 13/2024 ha modificato alcuni aspetti inere..
Matteo Dellapina
- Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di PaviaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.