Il Consiglio Nazionale del Notariato affronta il tema delle società fifty‑fifty con lo studio n. 126‑2025. In queste realtà a compagine ristretta, dove i soci (o i gruppi) detengono partecipazioni paritetiche e siedono in modo simmetrico nel consiglio di amministrazione, il rischio di stallo decisionale dell’organo gestorio è tutt’altro che residuale.
Lo studio distingue il deadlock (blocco dovuto a contrapposizioni di fatto tra due schieramenti paritari) dallo stalemate (situazione creata convenzionalmente da regole che attribuiscono alla minoranza un potere di veto su decisioni strategiche). In entrambi i casi, la paralisi dell’organo amministrativo può compromettere la continuità aziendale e, nei casi più gravi, condurre allo scioglimento della società.
Sul piano sistematico, lo studio ricorda come la giurisprudenza e la dottrina più recenti guardino con favore alle clausole antistallo, viste come strumenti necessari per preservare l’impresa e l’interesse sociale, in linea con il nuovo art. 2086 c.c. e con il codice della crisi.
Un passaggio centrale dello studio è dedicato alla definizione statutaria del trigger event, l’evento scatenante che fa scattare il meccanismo antistallo. In chiave operativa, si suggerisce di evitare formule generiche (“dissidio insanabile”, “stato di crisi”) e di ancorare l’attivazione a parametri oggettivi: numero di riunioni infruttuose, durata dello stallo, materie rilevanti o soglie di valore economico. Una definizione troppo ampia rischia infatti di trasformare le clausole di russian roulette o Texas shoot‑out in semplici leve di riallocazione proprietaria, con conseguente applicazione del principio di equa valorizzazione delle partecipazioni.
Per quanto riguarda i rimedi, lo studio passa in rassegna sia soluzioni interne al consiglio sia meccanismi esterni. Tra le prime, spiccano:
Tra i rimedi esterni ci sono:
Lo studio si dedica infine al rapporto tra stallo gestorio e scioglimento della società. Lo studio dà conto del dibattito tra chi esclude che il deadlock del CdA integri una causa autonoma di scioglimento – potendo l’assemblea sostituire gli amministratori – e chi, sulla base dell’art. 2484 n. 2 e 3 c.c., estende alle disfunzioni dell’organo amministrativo le nozioni di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e di impossibilità di funzionamento.
In conclusione, lo studio del Notariato invita professionisti e operatori a considerare lo stallo decisionale non come un rischio residuale, ma come una variabile fisiologica delle compagini paritetiche, da governare ex ante attraverso una progettazione accurata delle clausole statutarie e parasociali.
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Graziana Toscano
- Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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