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Arbitro assicurativo: inquadramento generale

Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa, inserito nel quadro degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution), con l’obiettivo di offrire una tutela più rapida ed economicamente accessibile rispetto al giudizio ordinario.

L’AAS decide i ricorsi mediante uno o più Collegi composti da esperti indipendenti, ciascuno formato da cinque membri:

  • il Presidente e due componenti scelti dall’IVASS;
  • un componente designato dalle associazioni di categoria delle imprese o degli intermediari assicurativi;
  • un componente designato da associazioni rappresentative dei clienti (consumatori e imprese/professionisti).

L’adesione al sistema è obbligatoria per imprese e intermediari, mentre il ricorso è facoltativo per il cliente. La decisione dell’Arbitro non è vincolante né esecutiva.

Procedura e condizioni di accesso

L’accesso all’AAS è subordinato al previo esperimento di un reclamo nei confronti dell’impresa o dell’intermediario ed è quindi ammissibile se:

  • è stato presentato un reclamo;
  • sono decorsi 45 giorni senza risposta, ovvero la risposta è insoddisfacente;
  • il ricorso è proposto entro 12 mesi dal reclamo;
  • i fatti non risalgono a oltre tre anni.

Nel primo anno di operatività dell’Arbitro Assicurativo (ossia dal 15/01/2026 al 15/01/2027), il termine dei dodici mesi, ai sensi del combinato disposto degli art. 8 c. 2 e art. 14 c. 1 del Decreto 215/2024, è calcolato a ritroso dal 15 gennaio 2026. Pertanto, il ricorso può essere proposto se il reclamo all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario assicurativo è stato presentato a partire dal 15/01/2025.

La procedura si svolge in forma telematica attraverso il portale accessibile nell’area riservata del sito https://www.arbitroassicurativo.org/ e si caratterizza per:

  • contenuto costo di accesso (20 euro), rimborsato in caso di accoglimento del ricorso;
  • decisione entro termini definiti (di regola 180 giorni).

Possono presentare un ricorso esclusivamente quei soggetti che vantano un diritto derivante dal contratto di assicurazione, quali il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato che agisce direttamente nei confronti dell’impresa (es. polizze sanitarie, RC auto).

Restano invece esclusi i soggetti che operano professionalmente nel settore assicurativo, quando la controversia riguarda l’attività svolta in tale ambito.

Il ricorrente può presentare direttamente in proprio il ricorso oppure farsi rappresentare da un soggetto munito di delega o avvalersi di un’associazione dei consumatori. È opportuno segnalare che la normativa non richiede che il soggetto delegato sia necessariamente un avvocato.

La scelta di farsi assistere o meno dipende dalla complessità della controversia e dalle esigenze del ricorrente.

Il procedimento è integralmente documentale: il Collegio decide sulla base degli atti senza poter disporre attività istruttoria complessa, quali perizie o prove testimoniali.

Nel corso del procedimento, la Segreteria tecnica dell’IVASS verifica l’ammissibilità del ricorso, gestisce lo scambio di memorie tra le parti e supporta il Collegio nella fase decisoria.

Limiti di valore e tipologia di controversie

Le controversie rispetto alle quali può essere presentato ricorso possono riguardare:

  • l’accertamento di diritti e obblighi derivanti dal contratto;
  • il risarcimento dei danni per inadempimento dell’impresa assicurativa;
  • la violazione delle regole di comportamento da parte di imprese o intermediari

Sono escluse, tra le altre: controversie relative ai “grandi rischi”, materie di competenza CONSAP (es: la condotta dei periti assicurativi) o dei fondi di garanzia per le Vittime della Strada o per le Vittime della Caccia; controversie che richiedono accertamenti istruttori non documentali; controversie già pendenti in sede giudiziale o in altra procedura ADR.

L’ambito di operatività dell’Arbitro è inoltre delimitato sotto il profilo economico.

Mentre non vi sono limiti di valore per le controversie aventi ad oggetto il solo accertamento di diritti, obblighi o facoltà derivanti dal contratto, nel caso in cui il ricorso abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro sono previsti i seguenti limiti massimi di valore della controversia:

  •  300.000 euro per polizze vita caso morte;
  • 150.000 euro per altre polizze vita;
  • 25.000 euro per assicurazioni danni;
  • 2.500 euro per l’azione diretta del danneggiato (ad esempio in ambito RC auto).

Ne deriva che l’AAS è principalmente destinato alla gestione di controversie standardizzate, fondate su elementi documentali.

Esecuzione della decisione e conseguenze dell’inadempimento

La decisione dell’Arbitro non produce effetti vincolanti, ma è assistita da un sistema che combina incentivi economici e pressione reputazionale.

In caso di accoglimento del ricorso, oltre all’esecuzione della decisione assunta dall’Arbitro Assicurativo, l’impresa e/o l’intermediario soccombenti sono tenuti a:

  • rimborsare al ricorrente il contributo di 20 euro versato;
  • versare all’IVASS, quale contributo alle spese di procedura, 200 euro (nel caso di imprese) e di 100 euro (nel caso di intermediari assicurativi), salvo casi particolari.

Le imprese e gli intermediari che non eseguano le decisioni dell’Arbitro Assicurativo entro trenta giorni dalla ricezione della decisione, completa di motivazione, e non trasmettano alla Segreteria Tecnica, nei successivi cinque giorni, la documentazione che dimostri l’adempimento, sono considerati inadempienti.

La notizia dell’inadempimento viene resa pubblica sul sito dell’Arbitro per cinque anni e sui siti internet dell’impresa e/o dell’intermediario per sei mesi.

Si tratta, quindi, di un sistema che non introduce vere e proprie sanzioni in senso stretto, ma fa leva sulla moral suasion e sull’impatto reputazionale nei confronti del mercato e della clientela.

Brevi cenni di confronto tra AAS, mediazione e negoziazione assistita

L’Arbitro assicurativo si inserisce nel sistema degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dall’ordinamento, affiancandosi alla mediazione civile e alla negoziazione assistita.

Tali strumenti, pur presentando caratteristiche differenti, sono accomunati dalla funzione di consentire al cliente di soddisfare la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, evitando il ricorso immediato al giudice.

Nelle materie in cui è richiesto il previo esperimento di un procedimento ADR, il cliente può adempiere a tale onere attraverso uno qualsiasi di questi strumenti, senza che vi sia una gerarchia tra gli stessi sul piano formale, ma sulla base di un principio di alternatività.

Non è quindi ammessa la contemporanea pendenza di più procedure sulla medesima controversia. In caso di sovrapposizione, il ricorso all’Arbitro è dichiarato inammissibile o improcedibile, così come non è possibile proseguire il procedimento se la controversia viene portata davanti all’autorità giudiziaria.

Considerazioni conclusive

AAS, mediazione e negoziazione assistita consentono tutti di soddisfare la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, ma presentano caratteristiche differenti che incidono concretamente sulla scelta dello strumento da attivare.

L’AAS si fonda su una valutazione tecnica della controversia: il Collegio accerta diritti e obblighi sulla base della documentazione disponibile. La procedura è semplificata, non richiede assistenza legale e presenta costi contenuti, ma si conclude con una decisione priva di efficacia vincolante.

Mediazione e negoziazione assistita operano invece su un piano negoziale: l’esito dipende dall’accordo tra le parti e, se raggiunto, assume efficacia vincolante ed esecutiva, richiedendo l’assistenza dell’avvocato.

La scelta tra i diversi strumenti non è quindi indifferente e deve essere calibrata in relazione alla natura della controversia, al valore economico e alle esigenze istruttorie.

In questa prospettiva, l’Arbitro assicurativo trova una sua collocazione specifica come strumento agile e accessibile per controversie documentali e di minore complessità, senza tuttavia sostituire gli altri meccanismi nei casi in cui sia necessario un accordo tra le parti o una più ampia attività istruttoria.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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