Con la pubblicazione della FAQ AE 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alla responsabilità solidale negli appalti, relativamente alle modalità di versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (INAIL) che il committente o la stazione appaltante sono tenuti a corrispondere in caso di inadempimento del soggetto affidatario.
Il divieto di compensazione dei crediti
Il dubbio interpretativo scaturiva dalla possibilità di utilizzare crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24 per assolvere a tali obblighi solidali, previsti dall’art. 29 c. 2 D.Lgs. 276/2003 e dall’articolo 11, comma 6, del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).
L’Agenzia ha chiarito in modo definitivo che non è ammessa la compensazione. La ragione risiede nella natura stessa dell’operazione: il soggetto che effettua il versamento (committente o stazione appaltante) interviene per estinguere un debito altrui (quello dell’appaltatore inadempiente). Di conseguenza, l'utilizzo di crediti propri configurerebbe una violazione dell’articolo 1 del D.Lgs. 124/2019, che proibisce espressamente il pagamento di debiti fiscali o contributivi di terzi mediante la compensazione di crediti propri.
Istruzioni per la compilazione del Modello F24
Per la corretta esecuzione del versamento, restano valide le istruzioni fornite con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012. Il modello F24 deve essere compilato seguendo queste direttive specifiche per identificare i soggetti coinvolti:
codice fiscale del contribuente (primo codice): deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affidatario inadempiente;
secondo codice fiscale: deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che esegue materialmente il pagamento (committente o stazione appaltante);
codice identificativo: è obbligatorio inserire il codice “50” (obbligato solidale) oppure il codice “51” (stazione appaltante).
Pertanto, l’adempimento in regime di solidarietà deve avvenire esclusivamente tramite esborso finanziario diretto, senza alcuna possibilità di attingere a crediti preesistenti nel cassetto fiscale del committente o della stazione appaltante.
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Lucrezia Pari
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