La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 203, L. 199/2025) modifica il comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2007 (L. 296/2006), e stabilisce che con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del TFR maturando al FTINPS anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, una determinata soglia dimensionale.
La soglia dimensionale che fa scattare l'obbligo è così modulata:
L’INPS, con Mess. 24 aprile 2026 n. 1388, illustra i particolari profili collegati alle specificità della gestione contributiva agricola, concernenti il computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD) sulla base delle giornate di effettiva occupazione, il trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) e la formula di conversione delle giornate in unità di forza lavoro media annua.
Calcolo del requisito dimensionale nel settore agricolo
In merito alla verifica della soglia dimensionale, è necessario fare riferimento ai criteri già esposti con la circolare INPS 3 aprile 2007 n. 70. In particolare, si richiama il principio fondamentale secondo cui concorrono al computo della media annuale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario di lavoro svolto e dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto (TFR)
Computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD)
Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) concorrono al computo della media annuale della forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro.
Un caso particolare: OTD con TFR a corresponsione mensile
In alcune realtà territoriali, la Contrattazione Provinciale del comparto degli operai agricoli e florovivaisti, prevede, per gli OTD addetti alle operazioni di raccolta, una modalità di liquidazione mensile del TFR in costanza di rapporto.
Per tali lavoratori, la modalità di corresponsione periodica prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) realizza la fattispecie prevista dalla circolare n. 70/2007 e confermata dalla circolare n. 105/2007, dei lavoratori per i quali la contrattazione collettiva dispone, in luogo dell’accantonamento, la corresponsione periodica del TFR maturato. Ne consegue che il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle corrispondenti quote di TFR, in quanto l’obbligo di accantonamento è assolto, sotto diversa forma, mediante l’erogazione periodica contrattualmente prevista.
Ai fini del computo del requisito dimensionale resta ferma, invece, l’integrale computabilità di tali lavoratori.
Trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO)
Gli OTDO non concorrono al computo della media annuale, con esclusione, per i medesimi, dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Criteri di conversione delle giornate e formula per il calcolo del requisito dimensionale
Le peculiarità del settore agricolo richiedono le seguenti precisazioni operative sul calcolo della media annuale:
La forza media annua si ottiene applicando la seguente formula:
Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile/312
dove 312 corrisponde al prodotto 26 × 12 (giornate convenzionali per mese × mesi dell’anno civile). Il risultato è arrotondato all’unità superiore quando la parte decimale è pari o superiore a 0,5, in caso contrario, all’unità inferiore.
Il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente a quello a cui si riferisce la verifica della soglia: per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate maturate nel 2025.
Compilazione dell’UNIEMENS
La dichiarazione relativa alla sussistenza del nuovo obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, finalizzata all’attribuzione del codice “1R”, è effettuata dal datore di lavoro (agricolo e non agricolo) attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Comunicazioni bidirezionali”, selezionando il pertinente oggetto e allegando il modulo “SC34_TFR_Tesoreria”, compilato in ogni sua parte, con la dichiarazione che, “ai sensi e per gli effetti del comma 203 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno” precedente è stata almeno di 60 addetti (con riferimento agli anni 2026 e 2027), 50 addetti nel periodo dal 2028 al 2031, e 40 addetti dal 2032.
Decorrenza del nuovo obbligo
Per i datori di lavoro che, sulla base della media dell’anno 2025, risultino tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a partire dal 1° gennaio 2026, il versamento delle quote di TFR maturate nei periodi di paga compresi tra gennaio 2026 e il periodo di paga di competenza di aprile 2026 deve essere effettuato a titolo di regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni civili, entro il 31 maggio 2026 (data corrispondente alla fine del periodo di trasmissione del I trimestre 2026).
Fonte: Mess. 24 aprile 2026 n. 1388
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