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L'INPS, con la Circolare 22 aprile 2026 n. 49, ha fornito le istruzioni operative riguardanti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dal DL 25/2026 al fine di sostenere i soggetti colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato la Calabria, la Sardegna e la Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.

La Circolare 49/2026 arriva a una settimana dal precedente Messaggio INPS 14 aprile 2026 n. 1272, con cui erano state fornite indicazioni per la fruizione dell'Integrazione salariale unica e dell'indennità una tantum per le aziende colpite dal maltempo negli stessi territori.

Ambito soggettivo e territoriale

La sospensione è riservata ai soggetti che, al 18 gennaio 2026, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa in immobili situati nei comuni danneggiati delle tre regioni citate. Nello specifico, l'agevolazione riguarda immobili dichiarati inagibili o sgomberati, oppure per i quali è stata richiesta la verifica di agibilità a seguito degli eventi meteorologici.

Le categorie interessate comprendono:

  • datori di lavoro privati (inclusi datori di lavoro domestico e datori privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

È importante sottolineare che per i datori di lavoro con pluralità di sedi operative, la sospensione si applica esclusivamente in relazione ai lavoratori impiegati nelle unità produttive site nelle zone colpite.

Oggetto della sospensione e termini

L'agevolazione riguarda gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. La sospensione include:

  1. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
  2. quote di contribuzione a carico del lavoratore trattenute dal datore di lavoro;
  3. quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria;
  4. rate relative a piani di ammortamento già emessi e note di rettifica;
  5. cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione e avvisi di addebito.

Inoltre, la sospensione si estende ai versamenti legati agli istituti di definizione agevolata come la cd. Rottamazione-quater e prevede la proroga di tre mesi per i termini della "Rottamazione-quinquies".

Modalità operative per la richiesta

Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati devono seguire procedure specifiche a seconda della gestione di appartenenza.

  • Datori di lavoro con dipendenti: devono inoltrare una comunicazione tramite il "Cassetto previdenziale" richiedendo l'attribuzione del codice di autorizzazione “6M”. Nel flusso UNIEMENS andrà utilizzato il codice causale “N983”;
  • Artigiani e commercianti: la richiesta avviene tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, sezione “Contatti”, indicando come oggetto “Contribuzione ordinaria fissi”;
  • Gestione separata: i committenti devono riportare nel flusso UNIEMENS il valore “42” nell’elemento <CodCalamita>;
  • Datori di lavoro domestico: la comunicazione va inviata tramite il Cassetto previdenziale dedicato, selezionando il rapporto di lavoro e indicando come oggetto “Sospensione per calamità naturali”.

Ripresa dei versamenti e regolarità contributiva (DURC)

Il recupero dei contributi sospesi dovrà avvenire entro il 10 ottobre 2026 in un’unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni o interessi. Per espressa previsione normativa, non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva (DURC), la sospensione ha validità solo per i debiti che scadono nel periodo agevolato (gennaio-aprile 2026). Le esposizioni debitorie relative a periodi precedenti alla sospensione (antecedenti al 18 gennaio 2026) devono essere regolarizzate, in quanto la sospensione ope legis non sana inadempienze pregresse.

Fonte: Circ. INPS 22 aprile 2026 n. 49

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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