L'INPS, con la Circolare 22 aprile 2026 n. 49, ha fornito le istruzioni operative riguardanti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dal DL 25/2026 al fine di sostenere i soggetti colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato la Calabria, la Sardegna e la Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.
La Circolare 49/2026 arriva a una settimana dal precedente Messaggio INPS 14 aprile 2026 n. 1272, con cui erano state fornite indicazioni per la fruizione dell'Integrazione salariale unica e dell'indennità una tantum per le aziende colpite dal maltempo negli stessi territori.
Ambito soggettivo e territoriale
La sospensione è riservata ai soggetti che, al 18 gennaio 2026, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa in immobili situati nei comuni danneggiati delle tre regioni citate. Nello specifico, l'agevolazione riguarda immobili dichiarati inagibili o sgomberati, oppure per i quali è stata richiesta la verifica di agibilità a seguito degli eventi meteorologici.
Le categorie interessate comprendono:
È importante sottolineare che per i datori di lavoro con pluralità di sedi operative, la sospensione si applica esclusivamente in relazione ai lavoratori impiegati nelle unità produttive site nelle zone colpite.
Oggetto della sospensione e termini
L'agevolazione riguarda gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. La sospensione include:
Inoltre, la sospensione si estende ai versamenti legati agli istituti di definizione agevolata come la cd. Rottamazione-quater e prevede la proroga di tre mesi per i termini della "Rottamazione-quinquies".
Modalità operative per la richiesta
Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati devono seguire procedure specifiche a seconda della gestione di appartenenza.
Ripresa dei versamenti e regolarità contributiva (DURC)
Il recupero dei contributi sospesi dovrà avvenire entro il 10 ottobre 2026 in un’unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni o interessi. Per espressa previsione normativa, non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
Per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva (DURC), la sospensione ha validità solo per i debiti che scadono nel periodo agevolato (gennaio-aprile 2026). Le esposizioni debitorie relative a periodi precedenti alla sospensione (antecedenti al 18 gennaio 2026) devono essere regolarizzate, in quanto la sospensione ope legis non sana inadempienze pregresse.
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