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L’INPS, con il Messaggio 14 aprile 2026 n. 1272, ha fornito le istruzioni operative riguardanti le misure di sostegno al reddito introdotte a supporto di aziende e lavoratori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno interessato i territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, obbligando il Consiglio dei Ministri a dichiarare lo stato di emergenza in data 26 gennaio 2026.

Nello specifico, il DL 25/2026 ha istituito tutele specifiche per i datori di lavoro privati (compresi quelli agricoli) e i lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere l'attività o che sono stati impossibilitati a prestare servizio a causa dell'alluvione.

Sono due le principali linee di intervento: l’integrazione salariale “unica” (ISU) per i dipendenti e un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi.

Integrazione salariale unica

L'art. 5 del DL 25/2026 disciplina un nuovo ammortizzatore unico rivolto ai datori di lavoro privati. La misura copre due fattispecie principali:

  • sospensione dell’attività lavorativa per aziende situate nei comuni alluvionati;
  • impossibilità di recarsi al lavoro per dipendenti residenti o domiciliati nei territori colpiti, anche se il datore di lavoro ha sede altrove.

La tutela si estende anche ai lavoratori somministrati e distaccati che operano presso sedi produttive site nei territori individuati dall'emergenza.

Per quanto riguarda l'accesso al beneficio, i datori di lavoro devono utilizzare la piattaforma “OMNIA IS” sul sito INPS, selezionando la prestazione “domanda ISU”. Le causali da utilizzare variano in base alla casistica:

  • ISU - 704: aziende operanti nel luogo dell’evento (massimo 90 giornate tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026);
  • ISU - 705/706: lavoratori residenti o domiciliati nel luogo dell’evento (massimo 15 giornate tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026);
  • ISU - 707: aziende somministratrici o distaccanti.

Per i datori di lavoro agricoli, la domanda deve essere inoltrata tramite l’applicativo “CISOA Web”. Sono previste causali specifiche (codici dal 19 al 22) che distinguono tra lavoratori con o senza contratto attivo al 18 gennaio 2026 e tra sospensione dell'attività o impossibilità di raggiungere il posto di lavoro. In questo settore, la prestazione è erogata direttamente dall'INPS ai beneficiari, senza possibilità di conguaglio contributivo. Per le istanze legate all'impossibilità di recarsi al lavoro, il datore deve allegare dichiarazioni che attestino condizioni quali l'inagibilità dell'abitazione o l'interruzione delle vie di comunicazione.

Indennità una tantum per lavoratori autonomi

L'art. 6 del DL 25/2026 riconosce inoltre un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e ai lavoratori autonomi/professionisti iscritti a forme previdenziali obbligatorie.

L'importo dell'indennità è pari a 500 euro una tantum per ogni periodo di sospensione (di massimo 15 giorni), fino a un tetto massimo di 3.000 euro per lavoratore. Ovviamente, l’attività oggetto di sospensione deve essere stata avviata entro il 18 gennaio 2026 e deve essere stata sospesa a causa degli eventi meteo.

Le relative domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" o tramite i Patronati.

Termini e scadenze

Per quanto riguarda l’ISU di cui al citato art. 5, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio 2026. Sebbene la scadenza non sia indicata come decadenziale, l’INPS raccomanda l’invio tempestivo per garantire la rapidità dei pagamenti.

Per l'indennità una tantum, invece, la finestra temporale è tassativa: dal 20 aprile al 20 giugno 2026.

Fonte:  Mess. INPS 14 aprile 2026 n. 1272

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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