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Il DL Maltempo (DL 25/2026), pubblicato in GU 27 febbraio 2026 n. 48, introduce interventi strutturali e agevolazioni economiche per rispondere ai danni causati dagli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il Sud Italia e le Isole a partire dal 18 gennaio 2026, in particolare Calabria, Sardegna e Sicilia. Il provvedimento, che mira a garantire l’assistenza alle popolazioni e il ripristino dei servizi essenziali, dedica un ampio spazio alla tregua fiscale per cittadini e imprese situati nelle aree dichiarate in stato di emergenza.

Chi può beneficiare delle sospensioni

Possono accedere alla sospensione i contribuenti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza, la sede legale o quella operativa nei comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dall’emergenza.

In particolare, la norma si applica a:

  • soggetti con immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in forza di provvedimenti autorità adottati entro l'entrata in vigore del decreto;
  • soggetti che hanno richiesto la verifica di agibilità e per i quali è stato successivamente disposto lo sgombero a causa dei danni subiti.

Stop a tasse e contributi: il calendario

Il decreto dispone una sospensione temporanea che copre il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026. Durante questa finestra temporale, sono congelati:

  • versamenti tributari: inclusi quelli derivanti da dichiarazioni fiscali, ad esclusione di dazi doganali e accise;
  • contributi e premi: sospesi i termini per i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL);
  • ritenute alla fonte: la sospensione include le ritenute operate dai sostituti d’imposta e le trattenute per le addizionali regionali e comunali IRPEF;
  • cartelle e avvisi esecutivi: stop ai pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, ingiunzioni degli enti territoriali e atti della riscossione.

È importante sottolineare che, qualora il contribuente abbia già effettuato i versamenti nel periodo di sospensione, la legge prevede che non si proceda al rimborso di quanto versato.

Adempimenti burocratici e lavoro

Oltre ai pagamenti sono sospesi gli adempimenti tributari (come l'invio di dichiarazioni o comunicazioni) in scadenza entro il 30 aprile 2026. Una misura specifica riguarda i consulenti del lavoro e i professionisti: se questi operano nelle zone colpite, i termini per gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso la PA sono sospesi anche se i loro clienti si trovano fuori dalle aree del maltempo. In questo intervallo, non verranno applicate sanzioni per i ritardi legati agli obblighi sospesi.

La ripresa dei pagamenti: scadenza 10 ottobre 2026

La tregua fiscale terminerà in autunno. Il decreto stabilisce che tutti i versamenti e gli adempimenti non eseguiti a causa dell'emergenza dovranno essere regolarizzati in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. Per i pagamenti effettuati entro questa data, non saranno dovuti né interessi né sanzioni aggiuntive.

Per quanto riguarda i termini di versamento legati a cartelle di pagamento e ingiunzioni degli enti locali, questi ricominceranno a decorrere normalmente allo scadere del periodo di sospensione (dopo il 30 aprile).

Proroga speciale per la Rottamazione quinquies

Una delle novità più rilevanti riguarda la Rottamazione quinquies (la definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026). Per i contribuenti delle zone colpite, i termini per aderire e pagare sono stati prorogati di tre mesi.

Le nuove scadenze per gli alluvionati diventano:

  • adesione: il termine per manifestare la volontà di aderire alla definizione agevolata slitta dal 30 aprile alla fine di luglio 2026;
  • pagamento unica soluzione o prima rata: la scadenza viene posticipata al 31 luglio 2026;
  • comunicazione somme dovute: l'agente della riscossione avrà tempo fino al 30 settembre 2026 (anziché il 30 giugno) per comunicare ai debitori l'importo finale da pagare.

Questa proroga di tre mesi si applica anche a tutte le successive rate bimestrali (fino a un massimo di 54), garantendo una maggiore flessibilità finanziaria a chi deve ricostruire la propria attività o abitazione.

Sospensione dei termini di accertamento

Infine, il decreto richiama la disciplina sulla sospensione dei termini per eventi eccezionali, che opera a favore degli enti impositori. Durante il periodo di stop, sono sospesi anche i termini di prescrizione e decadenza per le attività di controllo, liquidazione e accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali. Contestualmente, l'Agente della Riscossione è tenuto a non notificare nuove cartelle di pagamento durante tutto il periodo di emergenza.

Fonte: DL 25/2026 (GU 27 febbraio 2026 n. 48)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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