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Il nuovo regime di riscossione

Con la Circ. 10 aprile 2026 n. 4098, la Direzione Generale degli Affari Interni ha fornito indicazioni operative cruciali per la gestione del contributo unificato omesso o insufficiente e dell’importo previsto dall'art. 13 c. 1-quater DPR 115/2002. Le istruzioni si rendono necessarie a seguito dell'introduzione del comma 3-bis all'art. 248 del Testo Unico Spese di Giustizia (TUSG).

Il termine dei 30 giorni

La normativa prevede che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo o dal momento in cui sorge l'obbligo:

  • se il pagamento è tempestivo, non vengono applicati interessi o sanzioni;
  • se il termine decorre inutilmente, l'ufficio giudiziario deve attivare la procedura di recupero tramite Equitalia Giustizia S.p.A., includendo interessi e sanzioni.

Gestione dei pagamenti tardivi (oltre i 30 giorni)

La Circolare in oggetto distingue due scenari principali nel caso in cui l'avvocato depositi la ricevuta di pagamento (PagoPA) dopo la scadenza dei 30 giorni:

  • prima dell'apertura della partita di credito: se Equitalia Giustizia non ha ancora aperto la pratica nel registro SIAMM, la cancelleria deve accettare il pagamento e "bruciare" la ricevuta. Tuttavia, essendo il pagamento tardivo, restano dovuti interessi e sanzioni: l'ufficio dovrà quindi richiedere a Equitalia il recupero di queste sole voci;
  • dopo l'apertura della partita di credito: se la pratica è già stata presa in carico da Equitalia Giustizia, la cancelleria non deve accettare il pagamento telematico. Il debitore dovrà regolare la propria posizione direttamente con la società di riscossione.

Corte di Cassazione e rinvio agli uffici competenti

Per quanto riguarda i procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, dato che la Suprema Corte non dispone del registro SIAMM, gli adempimenti relativi all'accettazione dei pagamenti tardivi e al recupero sono a carico dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento passato in giudicato o divenuto definitivo.

Secondo la Direzione Generale, questo approccio garantisce l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, evitando complesse procedure di rimborso e assicurando al contempo che l'Erario incassi quanto dovuto a titolo di sanzione per il ritardo.

Fonte: Circ. Min. Giust. 10 aprile 2026 n. 4098

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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