La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6666/2026, ha delineato il perimetro applicativo dei poteri dei liquidatori di società di capitali in assenza di qualsiasi determinazione al riguardo da parte dei soci.
Al riguardo, importante la rimarcata enunciazione del principio di diritto secondo cui, in caso di scioglimento di società di capitali, il liquidatore, in difetto di una diversa determinazione dei soci, ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa.
La decisione non è certamente isolata, ma si pone nel solco delle indicazioni già contenute nella precedente Cass.13867/2017, nella quale la Corte aveva stabilito che quando l’assemblea che delibera lo scioglimento della società e nomina il liquidatore non ne determina i poteri, questo è investito, a norma dell’art. 2489 c. 1 c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, ivi compresa la possibilità di predisporre un progetto di risanamento della società nell’ottica della prosecuzione dell’attività sociale, sia pure in vista di una cessione a terzi.
La Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che la norma prevista dall'art. 2489 c. 1 c.c. evidenzia con chiarezza “come l'eventuale deliberato dell'assemblea dei soci che ha provveduto a nominare i liquidatori …, lungi dall'essere indispensabile ai fini della determinazione dei poteri del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione, contenuta nella norma stessa, ai liquidatori del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società". Non può, in effetti, ritenersi che, in mancanza di tale delibera (che opera come un'eccezione), l'ambito dei poteri dei liquidatori resti indeterminato, poiché, al contrario, in difetto, opera "il principio generale posto dall'art. 2489 c.c.", in forza del quale il liquidatore può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del patrimonio sociale.
La differente interpretazione (secondo cui, ove la delibera assembleare di nomina non specifichi quali siano gli atti utili per la liquidazione consentiti dai soci ai liquidatori, la norma generale dell'art. 2489 c.c. non potrebbe operare), del resto, "si porrebbe in contrasto insanabile con il disposto dell'art. 2489 c.c. (che, nel far salva ogni «diversa» statuizione dei soci, rende chiara l'autonoma ed immediatamente operante attribuzione legale del potere), oltre che con il significato complessivo degli interventi operati dal legislatore della riforma nella materia della liquidazione delle società di capitali", "diretti non già a circoscrivere bensì semmai ad estendere l'ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (pur facendo salva come detto una diversa determinazione dei soci, in sede statutaria o in quella di nomina). Ciò si evince sia dalla eliminazione del generale divieto (posto dal previgente art. 2449 c.c.) di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, sia per l'appunto dalla rimodulazione dei poteri, non più limitati ai soli atti necessari per la liquidazione (come previsto dal previgente art. 2452 c.c. mediante richiamo all'art. 2278) ma estesi come detto a tutti gli atti utili per la liquidazione stessa (che siano cioè volti a realizzarne lo scopo)" (Cass. 13867/2017).
Ripercorrendo i fatti di causa, il procedimento prende origine dal ricorso proposto dalla curatela della liquidazione giudiziale di una srl avverso la decisione della Corte d’Appello che, accogliendo il reclamo della srl, aveva revocato l’apertura della procedura concorsuale rilevando, tra l’altro, come, seppure la delibera di messa in liquidazione “volontaria” della srl non autorizzasse la continuazione dell’attività d’impresa, ossia la gestione dell’albergo di proprietà della società, questa attività doveva comunque considerarsi legittima.
Al riguardo, il curatore della liquidazione giudiziale, con il primo motivo di ricorso, eccepiva come la continuazione dell’attività d’impresa si ponesse in contrasto con l’art. 2487 c. 1 lett. c) c.c., che riserva ai soci il potere di stabilire gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso l’esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Come facilmente intuibile, sottolinea il curatore, la prosecuzione dell’attività da parte dei liquidatori potrebbe facilmente sottrarre risorse economiche ai creditori utilizzando attivo per la continuazione d’impresa piuttosto che per il pagamento dei debiti, e, soprattutto, determinare un incremento del passivo, incidendo in modo determinante sugli esiti della liquidazione a danno dei soci e dei creditori.
La sentenza sottolinea un dato molto importante, ovverosia, nel caso in cui l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia deciso anche in ordine ai poteri attribuiti al medesimo il liquidatore, in assenza di una diversa determinazione dei soci assunta in sede statutaria o in quella di nomina, è in ogni caso legittimato, a norma dell’art. 2489 c. 1 c.c., del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
In tal senso, sono da ricomprendere sia gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, o anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo, che gli atti che abbiano ad oggetto la cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero di singoli beni o diritti, o blocchi di essi.
Fonte: Cass. 6666/2026
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
La risposta a interpello 12 febbraio 2026 n. 38 esamina la contemporanea liquidazione di una Sas e delle quote dei soci agli eredi delineando la c..
Approfondisci con
Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’affittuario, la scelta del curatore se subentrare nel contratto di affitto ovvero di richiedere l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’aziend..
Antonio Picardi
- MagistratoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.