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I fatti

All'esito di un’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, emergeva che dei lavoratori addetti alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante (i c.d. pompisti):

  1. ricevevano retribuzioni difformi da quelle loro dovute in relazione al vigente CCNL e alle ore di lavoro effettuate (in busta paga venivano retribuite 6 ore e 40 minuti a fronte delle 8 ore reali giornaliere);
  2. ricevevano la tredicesima e quattordicesima mensilità, ma in base ad un c.d. "patto d'onore" con i loro datori di lavoro erano di fatto costretti a restituirne in tutto o in parte l'importo, con la promessa di vederselo poi riconosciuto solo al raggiungimento di determinati obiettivi di produttività;
  3. non si vedevano riconosciute le maggiorazioni per il lavoro straordinario diurno e notturno o, per quello festivo pur effettuato, che non veniva indicato in busta paga;
  4. non ricevevano alcun premio di risultato;
  5. venivano minacciati di licenziamento, attraverso il prospetto da parte del datore di lavoro di un aumento del ricorso al rifornimento self-service, nel caso non avessero accettato tali condizioni di lavoro.

La vicenda processuale

Il Tribunale del riesame di Messina rigettava il riesame personale proposto dagli indagati, avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di comunicazione in quanto indagati per il delitto di sfruttamento di manodopera di cui agli artt. 81, 110, 603-bis c.p.

Avverso la sentenza di rigetto gli indagati presentavano ricorso per cassazione.

La nozione di stato di bisogno elaborata dalla Cassazione

Nella sentenza in commento, (Cass. Pen. 7 aprile 2026 n. 12685), la Suprema Corte definisce lo "stato di bisogno" rifacendosi a un importante precedente giurisprudenziale (Cass. Pen. 24441/2021) per tracciare i confini esatti di questa nozione ai fini della punibilità del reato di sfruttamento del lavoro, confini che si collocano a metà strada tra la normale necessità economica di lavorare e la totale indigenza.

Nello specifico, i presupposti fondamentali sono:

  • la presenza di una situazione di grave difficoltà del soggetto, che può avere anche natura meramente temporanea;
  • tale difficoltà deve essere tale da limitare la volontà della vittima;
  • questa limitazione deve tradursi nell'indurre il lavoratore ad accettare condizioni lavorative particolarmente svantaggiose.

La Suprema Corte, inoltre, definisce i confini di questi presupposti specificando anche cosa non sia necessario e cosa, al contrario, sia sufficiente per configurarli. In particolare:

  • non è richiesto uno stato di necessità assoluto. Il lavoratore non deve necessariamente trovarsi in una condizione tale da annientare in modo assoluto qualunque sua libertà di scelta.
  • non è richiesto un disagio estremo. Sebbene in passato la giurisprudenza abbia ravvisato lo stato di bisogno in soggetti del tutto privi di permesso di soggiorno, senza alloggi o impossibilitati a provvedere alle necessità primarie, la Corte precisa che non occorre spingersi fino a queste situazioni limite di massima emarginazione.
  • non è sufficiente la normale dipendenza economica dal lavoro. I giudici respingono fermamente l'equazione per cui la semplice dipendenza dal reddito di lavoro per soddisfare le proprie esigenze di vita sommata alla difficoltà nel reperire una nuova occupazione equivalga allo stato di bisogno. Il mero fatto di avere la necessità di lavorare per la propria sopravvivenza quotidiana non integra la "grave difficoltà" richiesta dal legislatore.

La sussistenza di questi presupposti è un passaggio fondamentale dal punto di vista logico e giuridico, poiché l'approfittamento dello stato di bisogno si deve necessariamente accompagnare allo sfruttamento affinché la condotta del datore di lavoro possa essere punita ai sensi dell'art. 603-bis c.p..

La sentenza è particolarmente rilevante perché chiarisce anche cosa non possa essere considerato "stato di bisogno", respingendo l'interpretazione troppo ampia data dai giudici del riesame. La Cassazione afferma infatti che non è proponibile l'equazione secondo cui la semplice dipendenza dal reddito per vivere e la difficoltà a trovare una nuova occupazione equivalgano automaticamente a uno stato di bisogno. I giudici sottolineano che, sebbene non sia strettamente necessario trovarsi di fronte a situazioni di estremo disagio sociale e materiale (come ad esempio il caso di lavoratori clandestini, senza alloggio o impossibilitati a sfamarsi), il mero avere la necessità di lavorare per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana non è indicativo della "grave difficoltà" richiesta dalla legge. Se si accettasse questa interpretazione estensiva, chiunque si ritrovi senza lavoro verrebbe automaticamente considerato in stato di necessità, allargando a dismisura l'area di intervento penale in una direzione che non corrisponde alla ratio che ha ispirato l'art. 603-bis c.p..

L'approfittamento dello stato di bisogno rimane, dunque, un presupposto necessario e distinto dal mero sfruttamento lavorativo, che richiede un quid pluris rispetto alla normale necessità economica di mantenersi.

Il reato di sfruttamento può essere applicato anche al settore del terziario

I giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che il reato di sfruttamento del lavoro può trovare applicazione anche nel settore terziario, ossia in quell'ambito economico dedicato all'erogazione di servizi anziché alla produzione di beni materiali. La sentenza fissa un importante principio di diritto secondo cui l'uso del termine "manodopera" da parte del legislatore non limita l'applicazione della norma ai soli ambiti tradizionali come quello agricolo, artigianale o industriale. Il requisito cruciale affinché si configuri il reato, indipendentemente dal settore economico di riferimento, è che i prestatori d'opera svolgano un'attività di lavoro subordinato di natura prevalentemente manuale.

Gli ermellini precisano infatti che il concetto di "manodopera" è semanticamente legato alla manualità e alla prestazione di un lavoro generico e privo di qualificazione. Di conseguenza, rimane radicalmente escluso dal raggio d'azione della norma il lavoro di tipo intellettuale, poiché l'uso dell'intelletto costituisce un elemento identitario e individualizzante che non può essere sminuito o assimilato alla categoria generica della manodopera.

A fronte delle motivazioni suesposte, la sentenza riconosce chiaramente l'applicabilità del reato ai cosiddetti "pompisti" (i benzinai addetti ai distributori di carburante), in quanto si tratta di lavoratori subordinati che svolgono mansioni inequivocabilmente manuali, come erogare carburante, cambiare olio e filtri, lavare auto o, gonfiare pneumatici.

In conclusione

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha stabilito che, in tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis c. 1 n. 2 c.p. trova applicazione, per la collocazione della norma e, per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, indipendentemente dall'ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario, ovvero in quell'ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano un'attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale.

Fonte: Cass. Pen. 7 aprile 2026 n. 12685

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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