I fatti
All'esito di un’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, emergeva che dei lavoratori addetti alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante (i c.d. pompisti):
La vicenda processuale
Il Tribunale del riesame di Messina rigettava il riesame personale proposto dagli indagati, avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di comunicazione in quanto indagati per il delitto di sfruttamento di manodopera di cui agli artt. 81, 110, 603-bis c.p.
Avverso la sentenza di rigetto gli indagati presentavano ricorso per cassazione.
La nozione di stato di bisogno elaborata dalla Cassazione
Nella sentenza in commento, (Cass. Pen. 7 aprile 2026 n. 12685), la Suprema Corte definisce lo "stato di bisogno" rifacendosi a un importante precedente giurisprudenziale (Cass. Pen. 24441/2021) per tracciare i confini esatti di questa nozione ai fini della punibilità del reato di sfruttamento del lavoro, confini che si collocano a metà strada tra la normale necessità economica di lavorare e la totale indigenza.
Nello specifico, i presupposti fondamentali sono:
La Suprema Corte, inoltre, definisce i confini di questi presupposti specificando anche cosa non sia necessario e cosa, al contrario, sia sufficiente per configurarli. In particolare:
La sussistenza di questi presupposti è un passaggio fondamentale dal punto di vista logico e giuridico, poiché l'approfittamento dello stato di bisogno si deve necessariamente accompagnare allo sfruttamento affinché la condotta del datore di lavoro possa essere punita ai sensi dell'art. 603-bis c.p..
La sentenza è particolarmente rilevante perché chiarisce anche cosa non possa essere considerato "stato di bisogno", respingendo l'interpretazione troppo ampia data dai giudici del riesame. La Cassazione afferma infatti che non è proponibile l'equazione secondo cui la semplice dipendenza dal reddito per vivere e la difficoltà a trovare una nuova occupazione equivalgano automaticamente a uno stato di bisogno. I giudici sottolineano che, sebbene non sia strettamente necessario trovarsi di fronte a situazioni di estremo disagio sociale e materiale (come ad esempio il caso di lavoratori clandestini, senza alloggio o impossibilitati a sfamarsi), il mero avere la necessità di lavorare per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana non è indicativo della "grave difficoltà" richiesta dalla legge. Se si accettasse questa interpretazione estensiva, chiunque si ritrovi senza lavoro verrebbe automaticamente considerato in stato di necessità, allargando a dismisura l'area di intervento penale in una direzione che non corrisponde alla ratio che ha ispirato l'art. 603-bis c.p..
L'approfittamento dello stato di bisogno rimane, dunque, un presupposto necessario e distinto dal mero sfruttamento lavorativo, che richiede un quid pluris rispetto alla normale necessità economica di mantenersi.
Il reato di sfruttamento può essere applicato anche al settore del terziario
I giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che il reato di sfruttamento del lavoro può trovare applicazione anche nel settore terziario, ossia in quell'ambito economico dedicato all'erogazione di servizi anziché alla produzione di beni materiali. La sentenza fissa un importante principio di diritto secondo cui l'uso del termine "manodopera" da parte del legislatore non limita l'applicazione della norma ai soli ambiti tradizionali come quello agricolo, artigianale o industriale. Il requisito cruciale affinché si configuri il reato, indipendentemente dal settore economico di riferimento, è che i prestatori d'opera svolgano un'attività di lavoro subordinato di natura prevalentemente manuale.
Gli ermellini precisano infatti che il concetto di "manodopera" è semanticamente legato alla manualità e alla prestazione di un lavoro generico e privo di qualificazione. Di conseguenza, rimane radicalmente escluso dal raggio d'azione della norma il lavoro di tipo intellettuale, poiché l'uso dell'intelletto costituisce un elemento identitario e individualizzante che non può essere sminuito o assimilato alla categoria generica della manodopera.
A fronte delle motivazioni suesposte, la sentenza riconosce chiaramente l'applicabilità del reato ai cosiddetti "pompisti" (i benzinai addetti ai distributori di carburante), in quanto si tratta di lavoratori subordinati che svolgono mansioni inequivocabilmente manuali, come erogare carburante, cambiare olio e filtri, lavare auto o, gonfiare pneumatici.
In conclusione
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha stabilito che, in tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis c. 1 n. 2 c.p. trova applicazione, per la collocazione della norma e, per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, indipendentemente dall'ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario, ovvero in quell'ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano un'attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale.
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