I contribuenti che nel corso del periodo d’imposta 2025 sono stati titolari di contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad abitazione principale, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme fiscali, potranno beneficiare di diverse tipologie di detrazioni d’imposta, non cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma con la possibilità di scegliere quella più favorevole.
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale possono beneficiare di una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale e suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione (art. 16 c. 1 TUIR).
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Misura della detrazione |
Limite reddito complessivo |
|---|---|
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300 euro |
Non superiore a 15.493,71 euro |
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150 euro |
Superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro |
La determinazione del reddito complessivo deve avvenire considerando anche i redditi assoggettati a cedolare secca, ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014), la quota d’agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande c.d. “mance”, assoggettate ad imposta sostitutiva.
Per poter beneficiare della detrazione forfetaria, il contratto registrato dev’essere stipulato ai sensi della L. 431/98, ovvero ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Ris. AE 16 maggio 2008 n. 200/E).
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, dev’essere compilato il rigo E71 del modello 730/2026, ovvero il rigo RP71 del modello Redditi 2026, indicando:
Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale
La detrazione in misura forfetaria sui canoni di locazione spetta anche ai soggetti titolari di contratti stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, c. 3 e dell’art. 4, c. 2 e 3 L. 431/98, ossia i c.d. “contratti convenzionali”. Si tratta di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia ed organizzazioni dei conduttori, generalmente della durata di tre anni e rinnovabili per altri due, nei quali viene fatto espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo d’immobile e all’ubicazione.
Ai fini della definizione degli accordi locali, le parti contrattuali, per la determinazione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali (art. 1 c. 8 DM 16 gennaio 2017).
Ne consegue che, per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali (con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale), esplica effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Pertanto, per i suindicati contratti, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni.
Diversamente, l’attestazione non risulta necessaria per la spettanza dell’agevolazione fiscale, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del citato DM 16 gennaio 2017 (15 marzo 2017), ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari d’immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal summenzionato decreto.
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Misura della detrazione |
Limite reddito complessivo |
|---|---|
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495,80 euro |
Non superiore a 15.493,71 euro |
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247,90 euro |
Superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro |
Per beneficiare della detrazione, al rigo E71 del modello 730/2026, ovvero il rigo RP71 del modello Redditi 2026, occorre indicare in colonna 1 il codice “2”, in colonna 2 il numero di giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale e, in colonna 3, la percentuale di spettanza.
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani
Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da giovani di età compresa tra i 20 e 31 anni non compiuti, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa, da destinare a propria residenza, agli stessi viene riconosciuta una detrazione per i primi quattro anni dalla stipula del contratto, nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro e non inferiore a 991,60 euro (art. 16 c. 1-ter TUIR). La detrazione, inoltre, spetta solo se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.
L’unità immobiliare, ai fini dell’agevolazione, dev’essere diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti.
Il rispetto dei requisiti richiesti dev’essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire della detrazione ed il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Pertanto, se un contribuente ha compiuto 31 anni il 30 luglio 2025 e ha stipulato il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2025. Qualora, invece, il contratto di locazione sia stato stipulato il 30 luglio 2025 o successivamente, non potrà fruire della detrazione in esame.
In dichiarazione dei redditi, al rigo E71 del modello 730/2026, ovvero il rigo RP71 del modello Redditi 2026, occorre indicare in colonna 1 il codice “4”, nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, i giorni durante i quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale e la percentuale di spettanza in funzione dell’intestazione del contratto. Nella colonna 4, inoltre, dev’essere indicato l’ammontare del canone di locazione.
Detrazione per contratti di locazione stipulati dai lavoratori dipendenti
Ulteriore misura agevolativa prevista per i contratti di locazione riguarda i lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, ai quali, l’art. 16 c. 1-bis TUIR riconosce una detrazione forfetaria parametrata all’ammontare del reddito complessivo e per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza.
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Misura della detrazione |
Limite reddito complessivo |
|---|---|
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991,60 euro |
Non superiore a 15.493,71 euro |
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495,80 euro |
Superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro |
Per usufruire della detrazione, il contribuente dev’essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. Pertanto, qualora nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
L’altro requisito richiesto ai fini della detrazione in commento è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. Il nuovo comune di residenza, tuttavia, dev’essere distante dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, dev’essere situato in una diversa regione. I predetti requisiti devono essere rispettati contestualmente.
Per il riconoscimento della detrazione, dovrà essere compilato il rigo E72 del modello 730/2026, ovvero il rigo RP72 del modello Redditi 2026, indicando in colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale e in colonna 2 la percentuale di spettanza, quindi, 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o un valore inferiore nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti. A tal fine occorre precisare che, in questo caso, la percentuale dev’essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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