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Con la Circolare 3 aprile 2026 n. 42, l’INPS ha fornito i chiarimenti operativi necessari per la gestione dell'incentivo al posticipo del pensionamento noto anche come Bonus Giorgetti (e già Bonus Maroni), a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). La norma estende la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026.

Quadro normativo e destinatari

Come anticipato, la legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 194 L. 199/2025) ha prorogato le disposizioni già previste dalle precedenti manovre (L. 197/2022 e L. 207/2024). Come in passato, possono dunque accedere all'incentivo i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che scelgono di proseguire l’attività lavorativa nonostante il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Nello specifico, la platea dei beneficiari comprende coloro che:

  • entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti per la "pensione anticipata flessibile" (cd. Quota 103: 62 anni di età e 41 di contributi).
  • entro il 31 dicembre 2026 maturino i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (art. 24 c. 10 DL 201/2011), ovvero 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Sono previste limitazioni specifiche per il Fondo Volo (esclusione per chi matura solo i requisiti ridotti ex D.Lgs. 164/1997) e per gli autoferrotranvieri, per i quali rilevano solo determinate disposizioni di calcolo per l'accesso al trattamento.

Bonus Giorgetti: effetti retributivi e contributivi

L’incentivo consiste nella facoltà per il lavoratore di rinunciare all'accredito della quota di contributi previdenziali IVS a proprio carico. L'esercizio di tale opzione determina i seguenti effetti:

  1. il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di versare i contributi previdenziali a carico del lavoratore (resta invece fermo l’obbligo di versamento della quota IVS);
  2. la somma corrispondente alla contribuzione non versata (che il datore avrebbe dovuto trattenere) viene corrisposta interamente al lavoratore direttamente in busta paga.
  3. ai sensi dell’art. 51 c. 2 lett. i-bis TUIR, le somme così erogate non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e sono pertanto esenti da tassazione IRPEF.

Iter e decorrenza

Per accedere alla misura, in base a quanto stabilito dal DM 21 marzo 2023:

  • il lavoratore presentare comunicazione all’INPS;
  • l’INPS verifica la sussistenza dei requisiti e comunica l'esito della richiesta al lavoratore e al datore di lavoro entro 30 giorni;
  • ricevuta la comunicazione di accoglimento, il datore può sospendere il versamento della quota a carico del dipendente e procedere all'eventuale recupero a conguaglio delle somme già versate (secondo le indicazioni delle Circolari INPS 82/2023 e 102/2025).

La decorrenza del beneficio parte dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data di esercizio della facoltà di rinuncia.

Cessazione dell’incentivo

L'erogazione dei contributi direttamente al lavoratore termina al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • conseguimento di una pensione diretta (salvo l'assegno ordinario di invalidità).
  • raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (anche in caso di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici).
  • esercizio della revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore (con effetto dal mese successivo).

Fonte: Circolare INPS 3 aprile 2026 n. 42

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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