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  • Tempo di lettura 7 min.

Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese, cd. Legge PMI), l’art. 11 introduce importanti novità sulla tutela della salute e sicurezza per chi lavora in modalità agile. 
L’intervento modifica il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riconoscendo che nel lavoro agile il datore di lavoro non controlla direttamente i luoghi in cui si svolge la prestazione e che, quindi, la prevenzione deve essere ripensata mettendo al centro la persona e le concrete modalità di lavoro. 

Nuovo comma 7-bis all’art. 3 D.Lgs. 81/2008

La lettera a) dell’art. 11 della Legge n. 34/2026 inserisce nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 il nuovo comma 7-bis. 
Per le attività svolte in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità – in particolare quelli legati all’uso dei videoterminali – si considerano assolti mediante la consegna, almeno una volta l’anno, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
In tale informativa devono essere indicati i rischi generali e quelli specifici connessi al lavoro agile, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. 

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di:
– prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo in cui svolge l’attività;
– cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro;
– utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi di protezione eventualmente messi a disposizione.

Collegamento con la disciplina sul lavoro agile e focus sui videoterminali

La novella si coordina con l’art. 22 della Legge n. 81/2017, che già prevedeva un obbligo di informativa annuale sui rischi del lavoro agile, ora rafforzato e integrato nel corpo del D.Lgs. 81/2008. 
Particolare attenzione è dedicata ai rischi da videoterminale (vista, postura, affaticamento fisico e mentale), già disciplinati dagli artt. 172–179 del D.Lgs. 81/2008 e ora espressamente richiamati per le prestazioni rese da remoto. 

Nuovo regime sanzionatorio

La lettera b) dell’art. 11 della Legge n. 34/2026 aggiorna l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, inserendo la violazione dell’obbligo di informativa tra le fattispecie sanzionate. 
In caso di mancata ottemperanza al nuovo comma 7-bis, si applicano le sanzioni già previste dall’art. 55, comma 5, lett. c), che includono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, in linea con le altre violazioni in materia di informazione e formazione sulla sicurezza. 

L’informativa-tipo: contenuti essenziali e rapporto con formazione e DVR

L’Approfondimento propone un modello di informativa scritta che le imprese possono utilizzare come base operativa, da adattare alla propria realtà organizzativa e ai rischi specifici. 
L’informativa:

  • non sostituisce la formazione generale e specifica di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e agli Accordi Stato-Regioni, ma la integra;
  • non sostituisce la valutazione dei rischi (DVR), che deve comunque considerare le attività svolte in modalità agile e i relativi rischi;
  • ha la funzione di portare a conoscenza del lavoratore, in maniera chiara e sintetica, i principali rischi e le misure di prevenzione da adottare nel contesto del lavoro da remoto. 

Tra i contenuti tipici dell’informativa figurano:

  • descrizione dei rischi generali (infortuni domestici, rischi elettrici, rischi da caduta, ecc.);
  • rischi specifici connessi all’uso di videoterminali e micro-attrezzature;
  • regole per l’allestimento di una postazione di lavoro adeguata;
  • indicazioni sui tempi di pausa e sull’alternanza delle attività;
  • obblighi di segnalazione di situazioni di pericolo o di malessere correlato al lavoro agile;
  • riferimenti ai canali interni (RSPP, medico competente, RLS) e alle procedure aziendali in caso di infortunio o malattia professionale. 

Implicazioni pratiche per imprese e lavoratori

Per le imprese, le principali ricadute operative sono:

  • aggiornare il DVR includendo in modo esplicito i rischi connessi al lavoro agile, con particolare focus sui videoterminali e sull’ambiente domestico; 
  • predisporre o aggiornare un modello di informativa annuale, coerente con il DVR e con la formazione erogata; 
  • organizzare una procedura certa di consegna e tracciamento dell’informativa (anche in formato digitale), con evidenza dell’avvenuta ricezione da parte del lavoratore e dell’RLS; 
  • coordinare l’informativa con la sorveglianza sanitaria, in particolare per i lavoratori videoterminalisti e per chi presenta condizioni di particolare fragilità. 

Per i lavoratori agili, la riforma rafforza:

  • il diritto a ricevere informazioni chiare e aggiornate sui rischi connessi alla modalità agile; 
  • il dovere di attenersi alle indicazioni ricevute, collaborando attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione e segnalando tempestivamente eventuali criticità o inadeguatezze della postazione.

Fonte: Fondazione studi dei consulenti del lavoro, Approfondimento 2 aprile 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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