Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese, cd. Legge PMI), l’art. 11 introduce importanti novità sulla tutela della salute e sicurezza per chi lavora in modalità agile.
L’intervento modifica il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riconoscendo che nel lavoro agile il datore di lavoro non controlla direttamente i luoghi in cui si svolge la prestazione e che, quindi, la prevenzione deve essere ripensata mettendo al centro la persona e le concrete modalità di lavoro.
Nuovo comma 7-bis all’art. 3 D.Lgs. 81/2008
La lettera a) dell’art. 11 della Legge n. 34/2026 inserisce nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 il nuovo comma 7-bis.
Per le attività svolte in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità – in particolare quelli legati all’uso dei videoterminali – si considerano assolti mediante la consegna, almeno una volta l’anno, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In tale informativa devono essere indicati i rischi generali e quelli specifici connessi al lavoro agile, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di:
– prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo in cui svolge l’attività;
– cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro;
– utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi di protezione eventualmente messi a disposizione.
Collegamento con la disciplina sul lavoro agile e focus sui videoterminali
La novella si coordina con l’art. 22 della Legge n. 81/2017, che già prevedeva un obbligo di informativa annuale sui rischi del lavoro agile, ora rafforzato e integrato nel corpo del D.Lgs. 81/2008.
Particolare attenzione è dedicata ai rischi da videoterminale (vista, postura, affaticamento fisico e mentale), già disciplinati dagli artt. 172–179 del D.Lgs. 81/2008 e ora espressamente richiamati per le prestazioni rese da remoto.
Nuovo regime sanzionatorio
La lettera b) dell’art. 11 della Legge n. 34/2026 aggiorna l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, inserendo la violazione dell’obbligo di informativa tra le fattispecie sanzionate.
In caso di mancata ottemperanza al nuovo comma 7-bis, si applicano le sanzioni già previste dall’art. 55, comma 5, lett. c), che includono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, in linea con le altre violazioni in materia di informazione e formazione sulla sicurezza.
L’informativa-tipo: contenuti essenziali e rapporto con formazione e DVR
L’Approfondimento propone un modello di informativa scritta che le imprese possono utilizzare come base operativa, da adattare alla propria realtà organizzativa e ai rischi specifici.
L’informativa:
Tra i contenuti tipici dell’informativa figurano:
Implicazioni pratiche per imprese e lavoratori
Per le imprese, le principali ricadute operative sono:
Per i lavoratori agili, la riforma rafforza:
Fonte: Fondazione studi dei consulenti del lavoro, Approfondimento 2 aprile 2026
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