L’Agenzia delle Entrate, con le Risp. AE 2 aprile 2026 nn. 100 e 103, chiarisce i confini delle cause di esclusione e cessazione dal CPB. Il focus è posto sulla gestione dei disallineamenti temporali tra l'adesione dello studio professionale e quella dei singoli associati, nonché sulla rilevanza dell'acquisto d'azienda per le imprese individuali. Mentre il subentro "simultaneo" di un socio non interrompe il patto col fisco, l'acquisto di un ramo d'azienda da parte di un imprenditore individuale non configura una causa di cessazione, garantendo la stabilità dell'accordo biennale anche a fronte di riorganizzazioni interne.
Studi professionali: il rebus del subentro dei soci
La Risp. AE 2 aprile 2026 n. 100 affronta il caso di uno Studio Associato che ha aderito al concordato per il biennio 2025-2026. La complessità nasceva dalla contemporanea uscita di un socio (recedente al 1° gennaio 2025) e l'ingresso di un nuovo professionista. Il problema sollevato riguardava il disallineamento dei bienni: lo studio e il socio di maggioranza erano legati al biennio 2025-2026, mentre il nuovo socio entrante aveva già aderito individualmente per il biennio 2024-2025.
La regola del numero dei componenti
Secondo l'art. 11 D.Lgs. 13/2024, una causa di esclusione scatta se l'associazione è interessata da modifiche che ne aumentano il numero degli associati. Nel caso di specie, l'Agenzia ha stabilito che non vi è esclusione poiché l'uscita e l'ingresso sono avvenuti con la medesima decorrenza giuridica (1° gennaio 2025), mantenendo inalterato il numero totale dei componenti.
Adesione totale e rinnovo degli obblighi
Un punto cruciale riguarda la coerenza tra le scelte dei soci e quelle dell'ente. La normativa (lett. b-sexies) impone che tutti i soci aderiscano al concordato nei medesimi periodi d’imposta affinché l'associazione possa beneficiare del regime. L'Agenzia ha chiarito che:
Imprenditore individuale e acquisto d'azienda
Parallelamente, la Risp. AE 2 aprile 2026 n. 103 si occupa di un agente di commercio in CPB per il 2025-2026 che intende acquistare un'azienda di servizi informatici per internalizzare alcune fasi del suo lavoro. Il dubbio riguardava l'art. 21, comma 1, lett. b-ter), che prevede la cessazione del concordato in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento.
Esclusione dell'ambito soggettivo
L'Agenzia delle Entrate ha fornito una lettura letterale e rassicurante: la norma che elenca le operazioni straordinarie come causa di cessazione fa esplicito riferimento a "società o enti":
L'operazione è stata dunque inquadrata come una normale gestione dell'attività, finalizzata a una maggiore efficienza operativa e non idonea a interrompere il regime premiale del CPB per l'annualità 2026.
Le FAQ come bussola per il contribuente
Nelle sue motivazioni, l'Amministrazione richiama costantemente le proprie FAQ, diventate ormai uno strumento di interpretazione agile e vincolante per la prassi quotidiana. In particolare, la FAQ n. 3 del 2025 è stata il pilastro per risolvere il caso dello studio professionale , confermando che il regime del CPB deve essere interpretato in un'ottica di continuità soggettiva, dove la scelta individuale del professionista riflette e condiziona quella della struttura collettiva.
Allo stesso modo, la FAQ n. 2 del 2025 ha blindato la posizione degli imprenditori individuali, chiarendo che le restrizioni sulle trasformazioni aziendali non devono essere interpretate in modo analogico o estensivo, ma restano confinate alle strutture societarie.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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