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La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 172 L. 199/2025), solo per il 2026, quale ulteriore misura di sostegno ai lavoratori in caso di cessazione dell'attività produttiva, prevede che se all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale, può essere autorizzato, previo accordo stipulato con il Ministero del Lavoro, un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili (art. 44, c. 1 ter, DL 109/2018 conv. in L. 130/2018).

Il Mnistero del Lavoro, con Circ. 31 marzo 2026 n. 5, fornisce le seguenti precisazioni in merito all’ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale.

Ipotesi applicative

La proroga semestrale della CIGS è possibile nelle seguenti due ipotesi:

  • una prima ipotesi, in cui è posto in primo piano il valore della continuità dell’attività aziendale, laddove siano rappresentate in sede di accordo governativo “concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale”, e ciò in quanto il legislatore ha prorogato tout court, per l’anno 2026, l’efficacia normativa dell’articolo 44, commi 1 ter, 1- quater e 1-quinquies, così come introdotti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 26 giugno 2025;
  • una seconda ipotesi in cui “sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale”, atteso che il legislatore, nel secondo periodo del primo capoverso della disposizione normativa in parola (art. 1, comma 172, l. n. 199/2025) ha previsto la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi la propria l'attività produttiva e rappresenti che vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento del personale in esubero, ponendo così in rilievo il valore della salvaguardia occupazionale “consistente”, indipendentemente dalla continuità dell’attività aziendale.

Pertanto, in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, dovranno valutarsi alternativamente:

- la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell’azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell’azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo;

- la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, ovvero un piano che sia in linea con quanto previsto dal DM 13 gennaio 2016, n. 94033, recante “Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015” e precisamente nell’art. 1, comma 1, lett. f), che, allo stato attuale, costituisce l’unica regolamentazione del concetto di “recupero occupazionale” in ambito CIGS.

Fonte: Circ. Min. Lav. 31 marzo 2026 n. 5

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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