L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 93 del 31 marzo 2026, ha riconosciuto l’applicabilità del regime di participation exemption (PEX) di cui all’art. 87 TUIR alla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione totalitaria in una società agricola che determina il reddito su base catastale, a condizione che sia integrato il requisito della commercialità richiesto dalla lett. d) del c. 1.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che la cessione della partecipazione non rientra nelle fattispecie di plusvalenze escluse dall’ambito degli artt. 86 e 101 TUIR dal DM 29 settembre 2007, in quanto tale decreto riguarda solo i beni mobili strumentali acquisiti in vigenza dell’opzione catastale e gli immobili, non le partecipazioni. Ne consegue che la plusvalenza concorre alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie, ma può beneficiare dell’esenzione PEX al 95% se sussistono tutti i requisiti dell’art. 87 TUIR, inclusa la commercialità.
Nel caso esaminato, l’istante è una società agricola a responsabilità limitata che esercita esclusivamente attività ex art. 2135 c.c., possiede qualifica di imprenditore agricolo professionale e determina il reddito IRES su base catastale ai sensi dell’art. 1 c. 1093 L. 296/2006. Ha conferito azienda agricola in una nuova società agricola BETA, anch’essa optante per la tassazione catastale, detenendone il 100% e iscrivendo la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie. La società intende ora cedere integralmente la partecipazione in BETA e chiede se la plusvalenza possa rientrare nel regime PEX.
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo delle società agricole (D.Lgs. 99/2004) e del regime opzionale di tassazione catastale (art. 1 c. 1093 ss. L. 296/2006 e DM 213/2007), precisando che l’opzione incide sulle modalità di determinazione del reddito ma non sulla sua qualificazione come reddito d’impresa. Circa il requisito di commercialità ai fini PEX, viene sottolineato che non è sufficiente la mera qualificazione formale del reddito: occorre una struttura operativa idonea alla produzione/commercializzazione di beni o servizi e non una mera gestione passiva di asset.
Nel caso concreto, dai bilanci di BETA emergono valori significativi della produzione e l’utilizzo diretto dei terreni per l’attività agricola, con patrimonio prevalentemente costituito da tali terreni, circostanze che consentono di configurare in capo alla partecipata un’effettiva attività d’impresa commerciale ai fini dell’art. 87 TUIR.
L’Agenzia conclude quindi che, nel presupposto di sussistenza anche degli altri requisiti (holding period, iscrizione tra immobilizzazioni, residenza non black list), la plusvalenza da cessione della partecipazione potrà beneficiare del regime PEX.
Fonte: Risp. AE 31 marzo 2026 n. 93
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Alessandra Caputo
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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