L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 7 del 31 marzo 2026, ha chiarito come le aziende fornitrici di dispositivi medici possono esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli importi versati a titolo di payback per gli anni 2015‑2018.
L’Agenzia conferma che l’IVA è detraibile scorporandola dai versamenti di payback, da calcolare in modo analitico per ciascun anno e per ciascuna Regione/Provincia autonoma, tenendo conto delle diverse aliquote applicate alle forniture (4%, 5%, 10%, 22%).
Operativamente, l’Agenzia indica un percorso in quattro passaggi: individuare il fatturato per aliquota verso ciascuna Regione, calcolare la percentuale di fatturato per ogni aliquota, applicare tali percentuali alla quota di payback dovuta, quindi scorporare l’IVA dalle singole porzioni di payback così determinate.
Per recuperare l’imposta, le imprese devono emettere una nota di variazione interna – non transitante dallo SdI – che richiami i provvedimenti regionali/provinciali da cui nasce l’obbligo di ripiano e riporti imponibile e IVA distinti per aliquota, nonché i progressivi delle fatture rettificate. La nota va registrata in un apposito sezionale vendite e confluisce nella liquidazione periodica (rigo VP4 con segno negativo) e nel quadro VE25 della dichiarazione IVA.
Il diritto alla detrazione sorge al momento del versamento del payback e può essere esercitato, tramite emissione e registrazione della nota di variazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il versamento è stato effettuato (per i pagamenti 2025, dunque, entro il 30 aprile 2026).
Il caso di specie
L’istanza è stata presentata da un’associazione di imprese fornitrici di dispositivi medici che hanno aderito alla definizione prevista dall’art. 7 DL 95/2025, versando entro il 9 settembre 2025 il 25% degli importi originariamente dovuti a titolo di payback per il quadriennio 2015‑2018, con estinzione dell’obbligazione e rinuncia alle azioni giudiziarie.
Molte Regioni, però, si sono limitate a comunicare gli importi di payback al lordo dell’IVA, senza fornire il dettaglio dell’imposta per aliquota, nonostante l’obbligo introdotto dall’art. 9 c. 1‑bis DL 34/2023. Le imprese si sono quindi trovate a dover ricostruire autonomamente la quota di IVA da detrarre, in presenza di forniture assoggettate a più aliquote.
Quadro normativo di riferimento
Si ricorda che il meccanismo del payback dispositivi medici nasce con l’art. 9‑ter DL 78/2015, che pone a carico delle aziende fornitrici una quota del superamento del tetto di spesa regionale, calcolata sul fatturato “al lordo dell’IVA” e definita con provvedimenti regionali successivi al decreto ministeriale di certificazione degli sforamenti.
L’art. 9 DL 34/2023 ha riconosciuto espressamente la possibilità di detrarre l’IVA compresa nel payback, interpretando in tal senso i c. 2 e 5 dell’art. 26 DPR 633/72 e prevedendo che le Regioni comunichino alle aziende l’ammontare dell’IVA, calcolato sulle fatture emesse e tenendo conto delle diverse aliquote.
Successivamente, l’art. 7 DL 95/2025 ha ridotto al 25% la quota di ripiano dovuta per il quadriennio 2015‑2018, fissando un termine breve per il versamento e collegando a tale pagamento l’estinzione definitiva dell’obbligo.
La risposta n. 7/2026 in commento si inserisce in questo quadro, fornendo alle imprese i passaggi operativi per ricostruire correttamente l’IVA detraibile e per documentare in modo conforme il recupero dell’imposta.
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