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L’ambito di applicazione del pro rata di detrazione dell’IVA è l’oggetto della sentenza resa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-513/24 del 19 marzo 2026, conforme alle conclusioni presentate dall’Avvocato generale il 25 settembre 2025.

I fatti di causa

La controversia risolta dalla Corte è relativa ad un istituto ospedaliero con sede nella Repubblica ceca, la cui attività principale consiste nel fornire servizi sanitari esenti da IVA, che non danno diritto alla detrazione, pur fornendo anche servizi sanitari imponibili e altri servizi che danno diritto alla detrazione.

Secondo la normativa nazionale, per poter prestare servizi sanitari, l’istituto deve disporre di un’autorizzazione per ciascun settore specifico dell’assistenza sanitaria e, a tal fine, deve garantire la presenza di un’attrezzatura minima.

La detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti posti in essere per ottenere l’autorizzazione è stata contestata dalle Autorità fiscali, che hanno negato la quota-parte della detrazione imputabile ai servizi sanitari esenti.

La questione sottoposta all’esame della Core è diretta a stabilire se, nell’ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione, un soggetto passivo possa detrarre una parte dell’IVA assolta sull’acquisto di beni/servizi che, in base alla normativa nazionale, costituiscono l’attrezzatura minima richiesta per ottenere l’autorizzazione a fornire servizi che non danno diritto alla detrazione (nella specie, servizi sanitari), qualora la fornitura di tali servizi sia, a sua volta, necessaria per prestare servizi che danno diritto alla detrazione (nella specie, servizi sanitari imponibili e altri servizi).

Normativa di riferimento

Riguardo ai beni/servizi forniti per realizzare, al tempo stesso, sia operazioni che danno diritto alla detrazione, sia operazioni che non conferiscono tale diritto, l’art. 173, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che la detrazione è ammessa limitatamente alla prima categoria di operazioni e che il pro rata di detrazione è determinato in relazione al complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo, con le modalità previste dagli articoli 174 e 175 della stessa Direttiva.

Secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di detrazione può essere esercitato a condizione che esista un “nesso immediato e diretto” tra l’operazione a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto alla detrazione.

A tal fine, i costi sostenuti per acquistare i beni/servizi devono fare parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto di detrazione. In via di eccezione, la detrazione è ammessa anche in assenza del citato “nesso diretto e immediato”, qualora i costi dei beni/servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni/servizi forniti dal medesimo soggetto passivo. I suddetti costi presentano, infatti, un “nesso diretto ed immediato” con il complesso dell’attività del soggetto passivo.

Per contro, la detrazione resta preclusa quando i beni/servizi acquistati siano destinati all’effettuazione di operazioni esenti o non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA.

Orientamento della Corte

Nel caso di specie, l’istituto ospedaliero, in conformità alla legislazione interna, deve disporre di attrezzature tecniche e materiali al fine di essere autorizzata a fornire prestazioni sanitarie.

È in tale contesto che il giudice del rinvio ha chiesto se il “nesso diretto e immediato” tra i beni/servizi acquistati e l’attività del soggetto passivo possa essere dimostrato anche quando, come nella fattispecie, l’acquisto deriva da un obbligo normativo.

Come sottolineato dall’Avvocato generale, il suddetto obbligo non è sufficiente a dimostrare l’esistenza, di per sé, del “nesso diretto e immediato”, essendo determinante soltanto la relazione oggettiva tra le operazioni a monte e quelle a valle o il complesso dell’attività del soggetto passivo.

Le attrezzature di cui trattasi sembrano, “prima facie”, destinate alla prestazione di servizi sanitari e non degli altri servizi resi dall’istituto ospedaliero.

In ogni caso, secondo la Corte, l’esercizio della detrazione IVA in base al pro rata si pone esclusivamente per le attrezzature utilizzate sia per i servizi sanitari esenti, sia per i servizi sanitari e gli altri servizi imponibili. È il caso, per esempio, di un defibrillatore il cui acquisto è necessario per ottenere l’autorizzazione ad effettuare servizi sanitari e che può essere destinato a fornire tali prestazioni a prescindere dal regime di esenzione o di imponibilità.

Di contro, le attrezzature eventualmente utilizzate per prestare unicamente i servizi sanitari esenti o i servizi sanitari e gli altri servizi imponibili danno luogo, rispettivamente, all’indetraibilità e alla detraibilità integrale dell’imposta.

Solo qualora l’acquisto delle attrezzature non presenti un “nesso diretto e immediato” con una o più operazioni a valle occorre verificare l’esistenza di un “nesso diretto e immediato” con il complesso dell’attività dell’istituto ospedaliero, dato che il costo di acquisto rientra nelle spese generali. È il caso, a titolo di esempio, dell’ipotesi in cui la normativa nazionale esiga che taluni locali dispongano di determinate attrezzature per ragioni di sicurezza o di comfort.

In conclusione, i costi sostenuti per l’acquisto di beni/servizi richiesti dalla normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto alla detrazione, utilizzati anche per la fornitura di prestazioni che danno diritto alla detrazione, non costituiscono, in ragione esclusivamente di tale obbligo normativo, spese generali soggette a detrazione con il metodo del pro rata.

Fonte: CGUE 19 marzo 2026 C-513/24

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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