Il caso esaminato riguarda la società DELTA S.p.A. e i suoi soci (ALFA, BETA, GAMMA ed EPSILON), i quali intendevano deliberare una distribuzione di utili non proporzionale alle quote di capitale detenute. La finalità dell'operazione era soddisfare le specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci per garantirne la permanenza nella compagine sociale. Mentre gli istanti ritenevano che l'intera somma ricevuta potesse essere qualificata come dividendo (tassabile al 5% ai sensi dell'art. 89 TUIR), l'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 31 marzo 2026 n. 90, ha stabilito una doppia qualificazione fiscale: la parte proporzionale resta un dividendo, mentre l'eccedenza costituisce una sopravvenienza attiva imponibile al 100%.
Stabilità sociale vs. proporzionalità
La controversia nasce dalla volontà dei soci di DELTA S.p.A. di derogare al principio di proporzionalità nella distribuzione dei dividendi, avvalendosi di una specifica clausola statutaria introdotta nel 2025. Gli istanti (ALFA, BETA e GAMMA) hanno giustificato tale scelta con la necessità di supportare un socio in crisi di liquidità, evitando che quest'ultimo fosse costretto a cedere la propria quota, alterando gli equilibri societari.
Secondo i contribuenti, poiché il diritto al credito sorgeva direttamente dalla delibera assembleare e non da accordi privati successivi, l'intera somma avrebbe dovuto mantenere la natura di reddito di capitale (dividendo), godendo della tassazione agevolata prevista per i soggetti IRES.
La causa negoziale fa la differenza
L'Agenzia delle Entrate ha espresso un parere di segno opposto, focalizzandosi sulla causa negoziale dell'operazione. Secondo l'Amministrazione:
natura della distribuzione: se la ripartizione ha una causa diversa dalla mera divisione degli utili (come, in questo caso, il soddisfacimento di bisogni finanziari personali di un socio), non può essere considerata fiscalmente come un dividendo tout court;
trattamento del socio percettore: la quota di somme corrispondente alla partecipazione al capitale sociale è qualificata come dividendo e concorre al reddito IRES nella misura del 5%; la "porzione" eccedente (ricevuta in misura più che proporzionale) è qualificata come sopravvenienza attiva (art. 88, comma 3, lett. b del TUIR) e deve essere tassata per il 100% del suo ammontare;
trattamento degli altri soci: i soci che accettano di ricevere meno di quanto spetterebbe loro proporzionalmente rileveranno in bilancio solo i dividendi effettivamente deliberati, tassati al 5%.
L'Agenzia ha ribadito che, sebbene l'autonomia statutaria permetta distribuzioni non proporzionali, l'efficacia fiscale segue la sostanza economica dell'operazione. Quando la distribuzione asimmetrica diventa uno strumento per trasferire risorse finanziarie tra soci per finalità diverse dalla remunerazione del capitale, il vantaggio fiscale del regime PEX (Participation Exemption) viene meno per la parte "extra".
Fonte: Risp. AE 31 marzo 2026 n. 90
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