L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 31 marzo 2026 n. 89, ha fornito precisazioni sul trattamento fiscale dei costi di competenza di esercizi precedenti emersi dopo un'operazione di fusione. Il caso riguarda una società (incorporante) che, nel 2025, ha riscontrato l'omessa contabilizzazione di un costo relativo all'anno 2024 da parte della società incorporata. L'errore è stato qualificato dalla stessa società come "rilevante" ai sensi del principio contabile OIC 29.
Il nuovo quadro normativo (D.Lgs. 192/2025)
Il parere si sofferma sull'impatto dell'art. 4 D.Lgs. 192/2025, che ha ridefinito la disciplina della correzione degli errori contabili ai fini IRES e IRAP. La normativa attuale prevede che:
la possibilità di dare rilievo fiscale alla correzione direttamente nell'esercizio in cui viene effettuata (senza integrativa) è limitata ai soli soggetti sottoposti a revisione legale dei conti;
tale semplificazione si applica esclusivamente agli errori contabili "diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti".
La soluzione per l'errore "rilevante"
Poiché nel caso di specie l'errore è stato classificato come rilevante, l'Agenzia ha stabilito che non è possibile beneficiare della "competenza allargata" nel periodo d'imposta 2025.
L'istante, in qualità di successore universale dell'incorporata, dovrà procedere come segue:
dichiarazione Integrativa: presentare, in nome e per conto dell'incorporata, una dichiarazione integrativa "a favore" (Modello Redditi SC 2025 e IRAP) relativa all'anno 2024 per recuperare il costo omesso;
compensazione del credito: l'eventuale eccedenza di imposta risultante potrà essere utilizzata in compensazione già nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2025 (Redditi SC 2026).
Profili sanzionatori
L'Agenzia conferma un orientamento favorevole per il contribuente in termini di sanzioni: la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore (volta cioè a ridurre il debito d'imposta o aumentare il credito) non è soggetta ad alcuna sanzione per infedeltà dichiarativa. Tuttavia, qualora l'integrazione corregga contemporaneamente errori a favore e a sfavore, risultando comunque in un credito, si applicherebbe la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.
Fonte: Risp. AE 31 marzo 2026 n. 89
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