L’INPS, con Mess. 31 marzo 2026 n. 1129, ha chiarito che, ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima.
L’indennità ISCRO e i destinatari
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha reso strutturale la disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).
L’indennità ISCRO è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/95), che esercitano per professione abituale l’attività di lavoro autonomo (art. 53, c. 1, TUIR).
L’INPS ha avuto modo di chiarire che i destinatari della misura in argomento sono (Circ. INPS 23 luglio 2024 n. 84):
In particolare, in ordine al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, l’INPS ha ulteriormente precisato che la stessa deve essere formalizzata, a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati (art. 2, commi 26 e 27, L. 335/95).
La DIS-COLL
Per accedere alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL – introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio – la legge prevede tra i requisiti:
Ai fini dell’accesso all’indennità DIS-COLL, l’Istituto ha considerato soddisfatto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata in presenza:
Requisiti di accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL
In fase di attuazione delle disposizioni delle indennità ISCRO e DISCOLL e in sede di istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari, è emersa - nonostante l’assolvimento dell’obbligo contributivo - la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di numerosi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi/assegnisti e dottorandi di ricerca, con la conseguente reiezione delle relative domande di accesso alle misure.
Dunque, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore, l’INPS ha chiarito che – ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL – la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima.
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Maria Rosa Gheido
- Consulente del lavoro e dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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