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L'INPS, con Circ. 28 gennaio 2026 n. 4, riepiloga come ogni anno i massimali dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione fruibili nel 2026.

Trattamenti di integrazione salariale

L'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale ex art. 3 c. 5 lett. b D.Lgs. 148/2015 dal 1° gennaio 2026 è pari a 1.423,69 euro (1.340,56 euro al netto della riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 L. 41/1986).

Nel settore edile e lapideo, per i trattamenti di integrazione salariale per intemperie stagionali, tale importo, maggiorato nella misura del 20%, è pari a 1.708,44 euro (importo netto pari a 1.608,66 euro),

Tali massimali si applicano con riferimento ai trattamenti di CIGO, CISOA, CIGS e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali, fatta eccezione per il Fondo Credito, il Fondo Credito Cooperativo e il Fondo riscossione tributi erariali. Per questi ultimi Fondi, infatti, si applicano i diversi massimali mensili rivalutati dall'Inps con la circolare in commento, sia con riguardo all'assegno di integrazione salariale sia con riferimento all'assegno emergenziale.

NASpI

Oggetto di rivalutazione annuale sono anche i valori utili al calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpI.

L'Inps comunica che la retribuzione da prendere come base per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI per il 2026 è pari a 1.456,72 euro; l'importo massimo mensile dell'indennità è pari a 1.584,70 euro.

Pertanto il cd. ticket di licenziamento, pari al 41% del massimale mensile di NASpI, sale, per il 2026, a 649,73 euro per ogni anno di servizio fino ad un massimo di tre (importo calcolato redazionalmente)

Si ricorda che il contributo di licenziamento in parola è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno teoricamente diritto alla NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale contributo è moltiplicato per tre volte  nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4 c. 9 L. 223/1991 non sia stata oggetto di accordo sindacale.

DIS-COLL

Aumenta anche la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti alla Gestione Separata.

Tale retribuzione è fissata per il 2026 in 1.456,72 euro

L'importo massimo mensile dell'indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro.

Indennità di disoccupazione agricola

Per l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, l'importo massimo è pari a 1.584,70 euro. 

IDIS per i lavoratori dello spettacolo

Il legislatore (art. 3 c. 3 D.Lgs. 175/2023) prevede che l'importo giornaliero dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non possa superare l'importo del minimale giornaliero contributivo rivalutato annualmente dall'INPS. Per l'indennità 2026 relativa ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025 si applica pertanto l'importo del minimale giornaliero contributivo previsto per il 2025, pari a 57,32 euro.

ISCRO

L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, a regime dal 1° gennaio 2024 (art. 1 c. 142-155 L. 213/2023), spetta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale.

Il beneficiario, in particolare, deve aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Tale reddito, nell'anno 2026, è pari a 12.749,18 euro.

Inoltre l'importo mensile dell'indennità per l'anno 2026 non può essere inferiore al minimale di 255,53 euro e non superiore al massimale di 817,69 euro.

Assegno per attività socialmente utili

Infine, l'Inps rivaluta l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro.

Fonte: Circ. INPS 28 gennaio 2026 n. 4

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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