L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 25 marzo 2026 n. 84, ha fornito importanti precisazioni in merito all'applicazione dell'IVAFE per i residenti fiscali in Italia che risultano beneficiari di trust trasparenti istituiti all'estero. Il caso esaminato riguarda un cittadino statunitense, residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile amministrato da un trustee indipendente negli Stati Uniti. Nonostante la qualificazione del trust come "trasparente" ai fini delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria ha escluso l'obbligo di versamento dell'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie del fondo.
Il quadro normativo e la posizione del beneficiario
Secondo la normativa vigente (DL 201/2011), l'IVAFE si applica ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti. Tuttavia, il presupposto fondamentale per l'imposizione è la proprietà, la titolarità di un diritto reale o la detenzione dell'attività finanziaria.
Nel caso di specie, l'atto istitutivo del trust prevedeva che:
il beneficiario avesse diritto solo al reddito netto per tutta la durata della sua vita;
non vi fosse alcun diritto alla distribuzione del capitale;
il beneficiario non disponesse di alcun potere decisionale, gestionale o di movimentazione sui beni in trust;
la titolarità dei beni spettasse esclusivamente al trustee.
Le motivazioni dell'esclusione
L'Agenzia ha confermato che la posizione del beneficiario è assimilabile a quella di un creditore di una prestazione (il reddito) e non a quella di un proprietario. Poiché il contribuente non instaura un rapporto diretto con i beni segregati, non impiega capitale proprio e non assume il rischio degli investimenti, manca il presupposto impositivo dell'IVAFE.
Questa interpretazione estende ai beneficiari di trust trasparenti quanto già previsto dalla prassi per i trust opachi (Circolare n. 34/E del 2022), ribadendo che la natura della posizione giuridica non muta anche se cambia il regime di imputazione dei redditi.
Monitoraggio fiscale: l'obbligo rimane
È fondamentale sottolineare che l'esclusione dall'IVAFE non esonera il beneficiario dagli obblighi di monitoraggio fiscale. I beneficiari "individuati" residenti in Italia restano obbligati a indicare nel quadro RW del modello redditi il valore del credito vantato nei confronti del trust e le relative attività finanziarie detenute all'estero.
Fonte: Risp. AE 25 marzo 2026 n. 84
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- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPAL'IVAFE è l'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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