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Con la Risp. AE 18 marzo 2026 n. 81, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla qualificazione fiscale di un trust statunitense (Delaware) ai sensi dell'art. 37 c. 3 DPR 600/73. Nonostante le modifiche formali apportate all'atto istitutivo per apparire "opaco" e discrezionale, l'Agenzia ha ritenuto il trust fiscalmente interposto rispetto alla beneficiaria. La decisione si fonda sul potere d'influenza conservato dalla contribuente, che può condizionare la gestione del Trustee tramite disposizioni testamentarie o contratti fiduciari. Di conseguenza, al trasferimento della residenza in Italia, la beneficiaria dovrà dichiarare i redditi del trust e adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW), IVIE e IVAFE.

Un trust del Delaware apparentemente "discrezionale"

L'istante, prossima a trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2026, è beneficiaria primaria di un trust irrevocabile costituito in Delaware nel 2024. Il trust è stato originato da una precedente struttura del 2008 in cui la donna ricopriva il ruolo di Investment Advisor e poteva rimuovere il Trustee.

Nella nuova configurazione, la contribuente sosteneva che il trust fosse un soggetto passivo autonomo (non interposto) per le seguenti ragioni:

  • il Trustee (una società bancaria) avrebbe piena discrezionalità sulle distribuzioni;
  • i poteri di nomina e rimozione di advisor e trustee sono stati affidati a un avvocato statunitense indipendente;
  • la beneficiaria avrebbe accesso al patrimonio solo al compimento del 108° anno di età o in caso di chiusura anticipata decisa dal Trustee.

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato la fattispecie richiamando i principi di segregazione patrimoniale e le circolari in materia di "trust inesistenti" (n. 43/E/2009, n. 61/E/2010 e n. 34/E/2022). Il punto cardine è il reale spossessamento del disponente/beneficiario: se il potere gestionale del trustee è limitato o condizionato dalla volontà di questi soggetti, il trust è considerato una mera interposizione nel possesso dei redditi.

Nel caso di specie, l'Agenzia ha rilevato che:

  • potere testamentario: l'atto istitutivo permette alla beneficiaria di assegnare tramite testamento o contratto fiduciario le quote del capitale rimanente ai propri discendenti, stabilendo proporzioni e modalità;
  • controllo di fatto: nonostante le modifiche formali per sollevare l'istante da ruoli attivi (come l'Investment Advisor), l'Agenzia ritiene che lei abbia conservato un notevole potere di influenza.

Poiché manca un reale spossessamento, il trust è dichiarato interposto. Questo comporta che, una volta acquisita la residenza fiscale italiana, l'istante dovrà:

  • imputarsi i redditi prodotti dal trust come se fossero propri;
  • assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) per le attività detenute all'estero dal trust;
  • versare le imposte patrimoniali IVIE (sull'immobile di New York detenuto tramite LLC) e IVAFE (sul portafoglio finanziario).

Fonte: Risp. AE 18 marzo 2026 n. 81

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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