Il RUNTS: non solo un registro
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il fulcro operativo della riforma. È articolato in sette sezioni – ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali e cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri ETS – e l’iscrizione è la condizione per accedere ai benefici fiscali, al cinque per mille e ai contributi pubblici.
Ma il RUNTS non è soltanto una porta d’accesso alle agevolazioni. Iscriversi significa accettare vincoli precisi: destinazione degli avanzi di gestione, limiti al patrimonio, perseguimento effettivo delle finalità di interesse generale. Sono proprio questi vincoli – non l’iscrizione in sé – a giustificare il trattamento tributario differenziato rispetto agli enti commerciali. Vale la pena tenerlo a mente quando si valuta la convenienza di accedere al regime.
L’Europa ha detto sì, e questa volta in anticipo
Uno degli aspetti più significativi della riforma, sul piano metodologico, è il rapporto con la Commissione Europea. In passato l’Italia ha subito più di una procedura d’infrazione per misure agevolative ritenute incompatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato – si pensi alle vicende dell’ICI/IMU e di alcune esenzioni IVA per gli enti non commerciali. Ogni procedura aperta si traduceva in revisioni normative forzate, con il caos gestionale che ne seguiva.
Questa volta il legislatore ha invertito l’ordine: ha prima illustrato l’intera architettura della riforma alla Commissione, poi ha avviato l’applicazione. La Comfort Letter inviata da Bruxelles ha riconosciuto la compatibilità del regime fiscale degli ETS con le norme europee, fondandosi su due argomenti centrali: la non comparabilità strutturale tra ETS e imprese lucrative, e l’assenza di finalità reddituale negli enti del Terzo Settore. Il risultato è una stabilità normativa che il settore non aveva mai davvero avuto: gli enti possono ora pianificare su orizzonti pluriennali, senza il rischio che una circolare o una procedura europea stravolga le regole a metà strada.
I due regimi forfettari: una scelta, non un automatismo
Il Titolo X introduce due regimi forfettari opzionali. Entrambi riguardano la tassazione dei proventi commerciali degli ETS, ma hanno destinatari, coefficienti e conseguenze IVA molto diversi. Capire quale convenga – o se convenga uno dei due – richiede un’analisi caso per caso.
Il regime ex art. 80 CTS per gli ETS non commerciali
L’art. 80 CTS introduce un regime forfettario opzionale ai soli fini IRES per gli ETS che mantengono la qualifica di ente non commerciale. Il presupposto è quello dell’art. 79, commi 5 e 5-bis: l’attività di interesse generale deve essere prevalente e svolta con modalità non commerciali, e le entrate da attività commerciale non devono essere prevalenti sul totale.
La base imponibile si ottiene applicando ai ricavi commerciali i coefficienti di redditività per scaglioni, differenziati tra prestazioni di servizi e altre attività. A questi si sommano le componenti positive tipiche del TUIR: plusvalenze (art. 86), sopravvenienze attive (art. 88), dividendi e interessi (art. 89), proventi immobiliari (art. 90).
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Fasce di ricavi commerciali |
Prestazioni di servizi |
Altre attività |
|---|---|---|
|
Fino a € 130.000 |
7% |
5% |
|
Da € 130.001 a € 300.000 |
10% |
7% |
|
Oltre € 300.000 |
17% |
14% |
Coefficienti di redditività – Art. 80 CTS
In caso di attività miste, si applica il coefficiente dell’attività prevalente per ricavi, ma solo se l’ente tiene una separata annotazione contabile delle diverse attività. Chi non la tiene, si vede applicare d’ufficio il coefficiente delle prestazioni di servizi, che è il più alto. È un incentivo implicito alla contabilità analitica.
Il confronto con l’art. 145 TUIR – che continua ad applicarsi agli enti non commerciali non iscritti al RUNTS – è favorevole all’art. 80 CTS su due fronti: i coefficienti sono più bassi e non esiste una soglia massima di ricavi per l’accesso. L’art. 145 TUIR, invece, è accessibile solo agli enti in contabilità semplificata e solo entro i limiti di € 500.000 per le prestazioni di servizi e € 800.000 per le altre attività (circolare n. 25/E del 7 luglio 2015).
L’opzione si esercita in dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo in corso, e vincola per tre esercizi consecutivi. Con l’adesione vengono disapplicati gli ISA. La circolare n. 1/E del 2026 ha inoltre precisato che i proventi da raccolta fondi in forma continuativa, se assumono natura commerciale ai sensi del TUIR, rientrano nella base di calcolo dei coefficienti.
Il regime ex art. 86 CTS per ODV e APS
L’art. 86 CTS è riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nelle rispettive sezioni del RUNTS. È un regime molto più spinto rispetto all’art. 80: coefficienti di redditività bassissimi, semplificazioni contabili rilevanti e, elemento che lo distingue nettamente, un regime IVA di tipo franchigia.
Il limite di accesso è fissato a € 85.000 di ricavi commerciali dell’esercizio precedente. Nel calcolo del plafond rientrano i ricavi da attività di interesse generale ex art. 5 CTS svolte con modalità commerciali, quelli da attività diverse ex art. 6 CTS in forma d’impresa, e i corrispettivi da raccolta fondi continuativa che non rientrano nell’esclusione dell’art. 79, comma 4, lett. a), CTS. Restano fuori le entrate occasionali riconducibili ai redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.
L’opzione si esercita in dichiarazione annuale dei redditi, oppure, per chi avvia un’attività commerciale, nella dichiarazione di inizio attività. Per il primo anno di applicazione e per gli enti di nuova costituzione è sufficiente una previsione di ricavi entro la soglia di € 85.000. Se il primo esercizio è inferiore all’anno solare, il limite va ragguagliato ai giorni effettivi. Il regime cessa dal periodo successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti: basta sforare la soglia o perdere l’iscrizione nella sezione RUNTS.
La tassazione IRES nel regime art. 86
Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi commerciali un coefficiente dell’1% per le ODV e del 3% per le APS, senza scaglioni e senza distinzioni per tipologia di attività. In termini pratici, su € 80.000 di ricavi commerciali, una ODV paga le imposte su € 800. Il vantaggio è evidente.
In sede di transizione tra regimi, valgono regole di raccordo precise. Le componenti reddituali maturate in regime ordinario con tassazione rinviata confluiscono nel reddito dell’esercizio precedente all’ingresso nel forfait. Le perdite pregresse possono essere dedotte dal reddito forfettariamente determinato. All’uscita dal regime, i ricavi già tassati in forfait non assumono ulteriore rilevanza, mentre quelli di competenza del periodo forfettario che non hanno concorso alla formazione del reddito diventano imponibili nei periodi successivi al verificarsi dei presupposti.
Sul piano degli adempimenti, ODV e APS in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili ordinarie. Rimangono l’obbligo di conservazione dei documenti e la presentazione della dichiarazione dei redditi. Viene meno anche la qualifica di sostituto d’imposta, con conseguente esonero dalle ritenute alla fonte ex DPR 600/73.
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Caratteristica |
Art. 80 CTS – ETS non comm. |
Art. 86 CTS – ODV e APS |
|---|---|---|
|
Limite ricavi |
Nessuno |
€ 85.000 |
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Coefficienti |
5% – 17% |
1% (ODV) – 3% (APS) |
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IVA |
Nessuna agevolazione |
Regime di franchigia |
|
Contabilità |
Ordinaria o semplificata |
Semplificata al massimo |
|
Destinatari |
ETS non commerciali |
Esclusivamente ODV e APS |
|
Esercizio opzione |
In dichiarazione dei redditi |
In dichiarazione o all’avvio attività |
Confronto tra art. 80 CTS e art. 86 CTS
L’IVA nel regime ex art. 86: la logica della franchigia
Questo è il punto che distingue davvero l’art. 86 dall’art. 80. Il regime si ispira alla franchigia IVA della L. 190/2014 (regime forfettario per le persone fisiche, soglia € 85.000): l’ente non addebita IVA sulle operazioni attive e, in contropartita, non detrae l’IVA sugli acquisti.
Per le operazioni transfrontaliere le regole ordinarie del DPR 633/72 e del DL 331/93 continuano ad applicarsi con alcune specificità: le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili; gli acquisti intracomunitari sotto la soglia di € 10.000 non sono soggetti a IVA; i servizi resi a soggetti passivi esteri si fatturano senza IVA, mentre quelli resi a privati scontano l’IVA; i servizi ricevuti da soggetti passivi esteri vanno integrati con l’IVA dovuta (reverse charge); per import/export si seguono le regole ordinarie.
Nei casi in cui l’ente risulti debitore d’imposta, l’IVA va versata entro il giorno 16 del mese successivo. Per il resto, l’ente è esonerato da registrazioni, liquidazioni periodiche e dichiarazione IVA annuale. Rimane l’obbligo di conservare e numerare le fatture di acquisto e le bollette doganali, e di certificare i corrispettivi. La circolare n. 1/E del 2026 ha precisato che, su richiesta del cliente, la fattura elettronica deve riportare il codice N.2.
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