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Struttura, contenuti e finalità dell’OIC 30-Bilanci intermedi

L'obiettivo del principio è quello di disciplinare in modo organico i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci intermedi, ovvero di quei documenti contabili riferiti a un periodo inferiore all'intero esercizio annuale. La versione revisionata del documento prevede l’assimilazione del bilancio intermedio al bilancio annuale dell’intero esercizio, basandosi sul concetto che il periodo infrannuale deve essere considerato un autonomo “esercizio”.

Stante il principio stesso, la redazione si rende necessaria ogniqualvolta vi sia l’esigenza di disporre di informazioni aggiornate e attendibili su base non annuale. Il bilancio intermedio è uno strumento fondamentale in particolare per:

  • monitorare l’andamento gestionale in corso d’anno;
  • fornire informazioni a terzi (banche, investitori, autorità);
  • supportare operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, trasformazioni);
  • verificare covenants finanziari o clausole contrattuali;
  • redigere piani attestati o accordi di ristrutturazione.

La struttura del bilancio intermedio è la stessa del bilancio di esercizio: esso si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa, ad eccezione della Relazione sulla Gestione, non prevista. Identici anche i criteri di valutazione, di cui in appendice si ritrovano specifici riferimenti per la valutazione del magazzino, del calcolo degli ammortamenti, delle svalutazioni ed anche delle imposte, il tutto riferito al periodo intermedio.

Il ruolo dell’OIC 30 secondo il CCII

Tale nuovo documento assume rilevante importanza anche nell’ambito della disciplina sulla crisi d’impresa. Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019 e successive modificazioni) il legislatore pone a carico dell’imprenditore - oltre alle prescrizioni del novellato art. 2086 c.c. - l’obbligo di effettuare un monitoraggio continuo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda al fine di prevenire lo stato di crisi attivandosi con interventi adeguati e tempestivi.

I dati rendicontati nel bilancio intermedio, così come indicato in diversi passaggi della stessa normativa, rappresentano la base informativa di riferimento per i nuovi obblighi e responsabilità dei diversi organi della governance. L’aggiornamento al CCII, per il tramite del “decreto correttivo” D.Lgs. 136/2024, rafforza altresì il ruolo e la responsabilità dell'organo di controllo, sia esso il collegio sindacale o il revisore legale, obbligato ad un monitoraggio attento dell’andamento dell'azienda, al fine di individuare tempestivamente eventuali segnali di crisi e informare gli amministratori.

Il correttivo statuisce che “la segnalazione è considerata tempestiva se effettuata entro 60 giorni da quando l'organo di controllo e/o il revisore, nello svolgimento delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza dello stato di crisi o insolvenza”. Ne consegue, anche stante le considerazioni riportate nella Relazione tecnica al decreto stesso, che le analisi di bilancio rappresentano il metodo e la tecnica per esprimere giudizi sugli equilibri gestionali. In particolare, l’analisi, se riferita a situazioni infrannuali, assume un ruolo primario nell’indagine sulle performance dell’impresa e potrebbe prestarsi al ruolo di strumento predittivo, atto a individuare possibili scenari futuri mediante lo studio della redditività aziendale, in correlazione con la sua struttura patrimoniale e finanziaria.

L’utilizzo dei dati contabili periodici da parte dei Sindaci

Secondo le disposizioni civiliste di cui all’art. 2404 c.c., il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni per vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sulla corretta amministrazione. Tale attività include anche la vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità, la salvaguardia del patrimonio sociale, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema di controllo interno. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall’art. 2421, primo comma, n. 5), c.c., e sottoscritto dagli intervenuti.

Tali disposizioni civilistiche sono integrate dalle linee guida contenute nelle “Norme di Comportamento del Collegio Sindacale” elaborate dal CNDCEC, la cui ultima versione aggiornata è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. In particolare, la sezione 3 intitolata ai “Doveri del Collegio Sindacale” contiene specifiche indicazioni operative volte a supportare i sindaci nello svolgimento delle proprie funzioni e responsabilità

A ulteriore supporto dell’attività dei sindaci, il CNDCEC ha reso inoltre disponibili format standardizzati per i verbali delle adunanze del Collegio Sindacale (“Verbali del Collegio sindacale di società non quotate”, aggiornamento novembre 2025). In particolare, nel format titolato “Verbale periodico dell’attività di vigilanza” è prevista una specifica sezione nella quale il Collegio Sindacale è tenuto a rendicontare i risultati dell’attività di vigilanza svolta sui bilanci di verifica infrannuali, che focalizza l’attenzione sull’analisi delle specifiche informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche. Come specificato nella relativa nota, “un riscontro positivo su questo paragrafo costituisce elemento essenziale per ritenere adeguato l’assetto amministrativo-contabile della società”.

Da ciò si evince che i sindaci non solo devono disporre di bilanci intermedi, ma è necessario che gli stessi siano dettagliati e precisi, redatti nel rispetto delle disposizioni di cui all’OIC 30. Ciò al fine di poter calcolare gli indici più idonei alla valutazione degli equilibri aziendali e verificare la capacità della società di operare in condizioni di continuità aziendale nel breve periodo.

L’utilizzo dei dati contabili periodici da parte dei Revisori legali dei conti

La disponibilità di dati contabili riferiti a un periodo intermedio è fondamentale per il revisore legale dei conti al fine di svolgere efficacemente le attività di review periodica, in conformità ai nuovi obblighi e alle responsabilità previsti dalla normativa vigente, in primis lo stesso CCII.

La principale criticità per il revisore riguarda infatti la verifica dell’attendibilità della base dati. Pertanto, laddove sia presente l’organo di controllo e, in particolare, il revisore legale dei conti, la sua attività di review dei bilanci intermedi assume un valore significativo e di primaria rilevanza.

In particolare, il revisore deve programmare adeguate procedure di verifica volte ad accertare la correttezza delle grandezze riportate nel bilancio intermedio. I dati periodici vengono utilizzati per il calcolo degli indicatori gestionali; tuttavia, affinché l’analisi assuma un effettivo valore segnaletico, è necessario che tali dati siano corretti, ossia determinati nel rispetto dei criteri di valutazione definiti dall’OIC 30.

Al riguardo, nel Documento di ricerca n. 259 - L’obbligo di segnalazione da parte del revisore di situazioni di crisi e insolvenza ai sensi dell’art. 25 –octies CCII modificato dal D.Lgs. 136/2024 (correttivo –Ter), pubblicato da Assirevi nel dicembre 2024, si suggerisce ai revisori di programmare le verifiche periodiche prevedendo, oltre alle procedure previste dal Principio di revisione SA Italia 250B – “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”, anche quelle statuite dal Principio di revisione ISA Italia 570 – “Continuità aziendale”. Ciò al fine di acquisire adeguati elementi probativi in merito all’eventuale presenza di incertezze significative riguardanti la capacità dell’impresa di continuare a operare nel futuro, anche con riferimento ai dati periodici.

Infine, va ricordato l’importanza delle disposizioni contenute nel Principio di revisione ISRE 2410, ossia lo standard internazionale di riferimento per la revisione contabile dei bilanci intermedi, utilizzato in particolare per la revisione dei bilanci semestrali delle società quotate. In tali circostanze, l’approccio che deve seguire il revisore è quello di una revisione limitata, che si caratterizza per una portata inferiore rispetto alla revisione completa e non è finalizzata ad esprimere un giudizio sulla "veridicità e correttezza" del bilancio, ma solo a dichiarare che non sono emersi elementi che facciano ritenere il bilancio non conforme ai principi contabili. Al riguardo, è fondamentale potenziare i colloqui con la direzione e le procedure di analisi comparativa, con l'obiettivo di formulare una conclusione sulla mancanza di elementi che inducano a ritenere il bilancio non conforme ai principi contabili.

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Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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