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Fondi per oneri di smantellamento e ripristino: le novità dell'OIC 31

Tra gli interventi di aggiornamento introdotti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nell’ambito dei Principi contabili nazionali, rientrano anche le modifiche apportate all’OIC 31, principio di riferimento per la disciplina dei fondi per rischi e oneri e del trattamento di fine rapporto. Le revisioni si inseriscono nel più ampio obiettivo di fornire chiarimenti su alcune aree applicative che, nella prassi, avevano dato luogo a interpretazioni non uniformi da parte dei redattori del bilancio. Tali modifiche si collocano, peraltro, all’interno di un più articolato intervento che ha interessato diversi principi contabili, tra cui, in particolare, l’OIC 13 sulle rimanenze, l’OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali, l’OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali e l’OIC 25 in materia di imposte sul reddito, con l’obiettivo di fornire indicazioni applicative più puntuali.

Aggiornamenti all’OIC 31: introduzione della voce C17-ter)

Gli emendamenti che interessano la disciplina dei fondi riguardano in particolare le modalità di rappresentazione degli aggiornamenti dei fondi di smantellamento e/o ripristino derivanti dal trascorrere del tempo (par. 34, OIC 31) o dall’adeguamento dei tassi di attualizzazione. Una previsione analoga è richiamata anche nell’OIC 16 relativo alle immobilizzazioni materiali, in particolare al paragrafo 40A, con il quale si rende necessario assicurare un coordinamento interpretativo.

Il trattamento contabile dei fondi di smantellamento e/o ripristino ha trovato un primo assetto più definito a partire dal 2024, quando l’OIC ha chiarito che il fondo deve essere rilevato quale contropartita dell’incremento del costo del cespite, anziché essere formato progressivamente tramite accantonamenti a conto economico. In tale impostazione, il fondo rappresenta la passività connessa all’obbligazione assunta, mentre il relativo costo viene riconosciuto nel tempo attraverso l’ammortamento dell’immobilizzazione, il cui valore include anche gli oneri di smantellamento e ripristino.

Con gli emendamenti più recenti, il paragrafo 19 dell’OIC 31 è stato integrato con un chiarimento volto a precisare che gli eventuali aggiornamenti di stima del fondo, positivi o negativi, devono essere imputati nella classe C del conto economico in una voce specifica, la C 17-ter) “effetti di attualizzazione dei fondi oneri”. In un’ottica di coerenza sistematica, il medesimo criterio è stato richiamato anche nel paragrafo 40A dell’OIC 16 relativo alle immobilizzazioni materiali, il quale ribadisce che le variazioni di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino incidono sul valore del cespite, mentre gli effetti connessi al trascorrere del tempo o all’aggiornamento del tasso di attualizzazione devono essere rilevati a conto economico, in particolare, nella voce C 17-ter.

L’intervento nasce dall’esigenza di chiarire un dubbio applicativo circa la corretta classificazione degli effetti dell’attualizzazione dei fondi. Il testo originario dell’OIC 31 richiedeva infatti la rilevazione a conto economico di tali effetti senza tuttavia indicare una voce specifica, mentre l’OIC 12 prevede che gli accantonamenti siano classificati “per natura” nelle classi B, C o D. Ne derivava l’incertezza se qualificare tali componenti come accantonamenti operativi oppure come componenti di natura finanziaria. L’emendamento risolve il tema riconoscendo la natura finanziaria di tali effetti e prevedendo una voce autonoma nella classe C, così da distinguerli dagli accantonamenti operativi e rendere più trasparente l’impatto del valore finanziario del tempo incorporato nei fondi. Allo stesso tempo, l’OIC precisa che tali oneri non derivano da un finanziamento in senso stretto e non dovrebbero quindi confluire indistintamente tra i proventi e oneri finanziari. Per tale ragione, facendo leva sull’art. 2423-ter c. 3 c.c., è stata introdotta una voce dedicata - la C 17-ter “effetti di attualizzazione dei fondi oneri” - che consente di evidenziarli separatamente.

Quanto alla prima applicazione delle modifiche, come per gli altri emendamenti OIC del 2025, quelle relative ai fondi si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2026, con possibilità di applicazione anticipata ai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2025. Anche in base alle previsioni dell’OIC 29, le imprese possono optare per un’adozione retroattiva o prospettica del nuovo criterio, tenendo conto delle esigenze di comparabilità dei bilanci nel tempo e degli oneri informativi.

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Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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