Dopo la diffusione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026, i datori di lavoro e i loro consulenti del lavoro, nonché gli altri professionisti che li assistono, hanno iniziato a operare concretamente sulle misure agevolative previste dalla legge di bilancio 2026 per la riduzione del cuneo fiscale dei dipendenti.
In particolare, sulla detassazione dei rinnovi contrattualiintrodotta dall'art. 1 c. 7 L. 199/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione sul campo di applicazione delle misure agevolative con importanti chiarimenti, fondamentali per poter procedere all’applicazione del regime di tassazione sostitutivo. Da segnalare, inoltre, la successiva Circolare n. 2 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, diffusa il 6 marzo scorso, che si sofferma su ulteriori aspetti a seguito del documento di prassi dell’amministrazione finanziaria. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si aggiungono alla Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, con cui sono stati istituiti i codici per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Regime più conveniente: una scelta non scontata
Tra le attività utili per l’avvio dell’applicazione della misura agevolativa in argomento assumono rilevanza anche le scelte dei lavoratori e, più precisamente, la loro valutazione sulla convenienza di optare per la disapplicazione dell’assoggettamento delle somme che rientrano nel campo di applicazione delle misure agevolative all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%; come è noto, infatti, tale regime di tassazione è quello naturale e, pertanto, il sostituto d’imposta deve applicare il suddetto trattamento fiscale in luogo dell’applicazione dell’IRPEF alla sola condizione che il lavoratore soddisfi il requisito fiscale di non aver conseguito redditi di lavoro, nel periodo d’imposta 2025, superiori a 33.000 euro.
L’assoggettamento all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5% pare certamente quella quello più conveniente, atteso che le aliquote IRPEF previste dall’art. 13 TUIR fino a 28.000 euro di reddito complessivo, come è noto, sono del 23% e, per lo scaglione successivo, si applica il 33%, a cui occorre aggiungere l’incidenza delle addizionali regionali e comunali IRPEF.
Ed effettivamente, da una comparazione tra la tassazione IRPEF e quella prevista dalla legge di bilancio 2026, prendendo a riferimento, ad esempio, il CCNL Studi professionali, che è stato rinnovato nel 2024, si trova conferma della convenienza. Naturalmente, la misura dei vantaggi è differente sulla base della data del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli incrementi retributivi previsti e, quindi, delle retribuzioni spettanti ai lavoratori. Il lavoratore potrebbe invece avere convenienza a chiedere la tassazione ordinaria nel caso di detrazioni fiscali o oneri deducibili da utilizzare ai fini IRPEF.
Contratti di secondo livello, tranche di incremento, superminimo assorbibile: come gestirli
Prima di entrare nel merito della comparazione in parola, è opportuno soffermarsi su alcuni dubbi sui quali ha fornito la propria interpretazione l’Agenzia delle Entrate, fermo restando che il contribuente potrebbe anche discostarsene, ma mettendo in conto possibili contenziosi in caso di controlli e, quindi, la necessità di sottoporre la propria interpretazione allo scrutinio giudiziale.
Con riferimento alla tassazione dei rinnovi contrattuali prevista dall’art. 1 c. 7 L. 199/2025, il primo nodo sciolto ha riguardato il livello della contrattazione collettiva a cui si applicano le agevolazioni fiscali. Per l’Agenzia delle Entrate i rinnovi sono quelli sottoscritti a livello nazionale e, quindi, sono esclusi i contratti di secondo livello, sia territoriali sia aziendali.
Altro aspetto è quello relativo all’individuazione degli incrementi retributivi, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026 (rectius: periodo d’imposta 2026), da prendere in considerazione. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026 chiarisce che anche gli incrementi aventi decorrenza precedente al 2026 sono soggetti a imposta sostitutiva per la parte dovuta e corrisposta nel medesimo periodo d’imposta.
|
Pertanto, ipotizzando un CCNL rinnovato nel 2025 che ha previsto:
da gennaio 2026 fino a febbraio 2026, 100 euro mensili sono assoggettabili a imposta sostitutiva, mentre da marzo 2026 l’imposta sostitutiva si calcola su 200 euro mensili. |
Altra questione riguarda la presenza di un elemento di superminimo assorbibile spettante al lavoratore:
Esempio di calcolo
Per tornare invece alla simulazione, il CCNL preso a riferimento, come anticipato, è quello per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, sottoscritto il 16 febbraio 2024 da Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS.
Il CCNL ha previsto incrementi retributivi con decorrenza:
Pertanto, sono stati assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 5% gli incrementi retributivi calcolati come segue:
Più precisamente, i dati presi a riferimento sono i seguenti:
|
Livello |
Retribuzione al 29/02/2024 (ante rinnovo) |
Importo degli incrementi maturati fino al 30/11/2025 rispetto ai minimi al 29/2/24 |
Nuovo incremento con decorrenza 01/12/2026 |
14ma mensilità di retribuzione calcolata con minimi CCNL al 29/2/2004 |
12 quote di incremento calcolate con incrementi maturati fino al 30/11/2026 (da 1 a 11 + 14ma) |
2 quote di incremento calcolate aggiungendo l’incremento con decorrenza 01/12/2026 (12 + 13ma) |
Retribuzione annua lorda (RAL) |
di cui incrementi retributivi CCNL 2024/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quadro |
2.133,31 € |
275,22 € |
28,23 € |
29.866,34 € |
3.302,64 € |
606,90 € |
33.775,88 € |
3.909,54 € |
|
1 |
1.887,84 € |
243,55 € |
24,99 € |
26.429,76 € |
2.922,60 € |
537,08 € |
29.889,44 € |
3.459,68 € |
|
2 |
1.644,37 € |
212,13 € |
21,76 € |
23.021,18 € |
2.545,56 € |
467,78 € |
26.034,52 € |
3.013,34 € |
|
3 Super |
1.525,23 € |
196,78 € |
20,19 € |
21.353,22 € |
2.361,36 € |
433,94 € |
24.148,52 € |
2.795,30 € |
|
3 |
1.511,37 € |
195,00 € |
20,00 € |
21.159,18 € |
2.340,00 € |
430,00 € |
23.929,18 € |
2.770,00 € |
|
4 Super |
1.465,62 € |
189,08 € |
19,40 € |
20.518,68 € |
2.268,96 € |
416,96 € |
23.204,60 € |
2.685,92 € |
|
4 |
1.413,11 € |
182,31 € |
18,70 € |
19.783,54 € |
2.187,72 € |
402,02 € |
22.373,28 € |
2.589,74 € |
|
5 |
1.315,12 € |
169,66 € |
17,41 € |
18.411,68 € |
2.035,92 € |
374,14 € |
20.821,74 € |
2.410,06 € |
L’imponibile fiscale corrispondente per tali lavoratori è il seguente:
|
CCNL Studi professionali |
Retribuzione annua lorda (RAL) |
Importo reddito teorico di lavoro dipendente annuo del lavoratore compreso l’importo assoggettabile a imposta sostitutiva |
|---|---|---|
|
Quadro |
33.775,88 € |
30.671,99 € |
|
1 |
29.889,44 € |
27.142,20 € |
|
2 |
26.034,52 € |
23.642,38 € |
|
3 Super |
24.148,52 € |
21.929,71 € |
|
3 |
23.929,18 € |
21.729,92 € |
|
4 Super |
23.204,60 € |
21.072,46 € |
|
4 |
22.373,28 € |
20.316,92 € |
|
5 |
20.821,74 € |
18.908,46 € |
Facendo una comparazione della tassazione con e senza l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 c. 7 L. 199/2025 agli incrementi retributivi previsti dal CCNL ad un lavoratore residente a Catanzaro (aliquota addizionale regionale IRPEF 1,73%; aliquota addizionale comunale IRPEF 0,8%) e tenuto conto delle detrazioni fiscali previste dall’art. 13 TUIR e dell’ulteriore detrazione prevista dall’art. 1 c. 5 L. 207/2024, nonché dei trattamenti integrativi previsti dall’art. 1 DL 3/2020 e dall’art. 1 c. 3-4 L. 207/2024, il netto in busta paga è quello di seguito indicato.
|
CCNL Studi professionali Confprofessioni Livelli |
Netto in busta paga con imposta sostitutiva |
Netto in busta paga in caso di opzione del lavoratore di disapplicazione dell’imposta sostitutiva |
Vantaggio in busta paga applicando l'imposta sostitutiva nel periodo d’imposta 2026 |
|---|---|---|---|
|
Quadro |
26.625,70 € |
25.317,25 € |
1.308,45 € |
|
1 |
24.133,90 € |
23.266,32 € |
867,59 € |
|
2 |
21.727,64 € |
20.915,37 € |
812,27 € |
|
3 Super |
20.481,00 € |
19.796,72 € |
684,28 € |
|
3 |
20.335,20 € |
19.666,22 € |
668,97 € |
|
4 Super |
19.855,21 € |
19.236,80 € |
618,41 € |
|
4 |
19.303,72 € |
18.743,31 € |
560,41 € |
|
5 |
18.275,57 € |
17.730,96 € |
544,61 € |
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