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La Corte di giustizia UE, con la sentenza 12 marzo 2026, causa C-527/24, si è pronunciata sulla spettanza del rimborso dell’IVA chiesto da un soggetto passivo stabilito in Francia per mezzo della “procedura telematica” di cui all’art. 38-bis2 DPR 633/72, negata dal Centro Operativo di Pescara a causa di un malfunzionamento tecnico in sede di trasmissione dell’istanza che impedirebbe di considerare presentata la domanda di rimborso.

Descrizione del caso

Una società francese ha presentato alle Autorità fiscali locali un’istanza di rimborso relativamente ad operazioni poste in essere in Italia nel corso del 2015.

Le Autorità fiscali francesi hanno inoltrato l’istanza al Centro Operativo di Pescara, al quale compete il rimborso.

L’istanza conteneva errori che rendevano il file non leggibile, per cui, ancorché ritualmente acquisita dalle Autorità fiscali francesi prima e dal Centro Operativo di Pescara dopo, la medesima è risultata non trattata e non istruita dando corpo ad un mero silenzio da parte delle Autorità fiscali.

I giudici di primo grado hanno confermato il diritto di rimborso della società e, quindi, il Centro operativo di Pescara ha provveduto a restituire l’IVA, pur presentando appello dinanzi alla Corte tributaria di II grado.

Il principio espresso da quest’ultima, confermato anche dalla Corte di Cassazione (ord. n. 11409/2023), è che l’istanza di rimborso del credito IVA che, in presenza di disguidi tecnici della trasmissione telematica, non è visibile da parte dell’Amministrazione finanziaria, non è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto l’Amministrazione non è posta nelle condizioni di provvedere.

Sulla base della sentenza dei giudici di legittimità, il Centro operativo di Pescara ha emesso la cartella di pagamento per il recupero dell’IVA precedentemente rimborsata.

La cartella è stata impugnata dalla società eccependo la necessità di disapplicare il giudicato della Corte di Cassazione, in quanto in contrasto con l’art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE e con i principi generali di neutralità dell’IVA e di proporzionalità.

La Corte tributaria di I grado ha sospeso il procedimento, essendo necessario accertare se il diritto unionale osti ad una disciplina nazionale riconducibile all’art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92 che nell’ordinamento interno consente di configurare come improduttiva di effetti un’istanza di rimborso inficiata da errori tecnico-informatici, tali da configurare una decadenza del diritto al rimborso in presenza di una situazione sostanziale in cui il rimborso compete al contribuente.

Inoltre, diventa necessario accertare se il diritto unionale osta ad una decisione divenuta definitiva e, quindi, passata in giudicato come in concreto è l’ordinanza della Corte di Cassazione, che in base al diritto nazionale preclude il riesame nel merito della spettanza del rimborso.

Irrilevanza del malfunzionamento tecnico ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso

A causa di un malfunzionamento tecnico non imputabile al soggetto passivo, il Centro operativo di Pescara non ha potuto aprire il file elettronico contenente la richiesta di rimborso.

Quando uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, le prescrizioni scaturenti dal principio generale di buona amministrazione, e in particolare il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed entro un termine ragionevole, trovano applicazione nell’ambito di un procedimento di verifica fiscale. Tale principio di buona amministrazione esige che l’Amministrazione tributaria proceda, nell’ambito degli obblighi di verifica che le incombono, ad un esame diligente e imparziale di tutti gli aspetti pertinenti, in modo da assicurarsi di disporre, al momento dell’adozione della propria decisione, di elementi il più possibile completi e affidabili a tal fine.

Di conseguenza, se l’Amministrazione tributaria non riesce, a causa di un malfunzionamento tecnico, ad aprire il file elettronico contenente una richiesta di rimborso IVA trasmessa in conformità alle modalità previste dalla Direttiva n. 2008/9/CE, che disciplina il rimborso IVA chiesto dai soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di rimborso, il principio di buona amministrazione esige che essa comunichi al soggetto passivo, eventualmente tramite l’Amministrazione tributaria dello Stato membro di stabilimento di quest’ultimo, l’esistenza del malfunzionamento tecnico che le impedisce di aprire il file elettronico chiedendogli di porvi rimedio, presentando, se del caso, un nuovo file elettronico.

Inoltre, in conformità all’art. 20, par. 1, della citata Direttiva n. 2008/9/CE, l’Amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, ove ritenga di non essere in possesso delle informazioni necessarie per decidere sulla richiesta, può chiedere, per via elettronica, informazioni aggiuntive, in particolare, al soggetto passivo o alle Autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Tale disposizione sarebbe priva di effetto utile se l’Amministrazione dello Stato membro di rimborso potesse immediatamente considerare che, a causa di un malfunzionamento tecnico, non è stata presentata alcuna richiesta di rimborso, quand’anche quest’ultima sia stata trasmessa dall’Amministrazione tributaria dello Stato membro di stabilimento del soggetto passivo e dalla stessa ricevuta.

Pertanto, i principi di buona amministrazione, di neutralità dell’IVA e di proporzionalità esigono che l’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso consideri la richiesta di rimborso come “presentata”, ai sensi dell’art. 15, par. 1, della Direttiva n. 2008/9/CE, e che essa si avvalga, se del caso, della facoltà offerta dall’art. 20, par. 1, della medesima Direttiva, recepita nel diritto italiano dall’art. 38‑bis2 c. 6 e 7 DPR 633/72, per chiedere al soggetto passivo, eventualmente tramite l’Autorità tributaria dello Stato membro di stabilimento di quest’ultimo, di trasmettere un nuovo file elettronico non corrotto, contenente la richiesta di restituzione.

Nel caso di specie, il Centro operativo di Pescara non ha segnalato alla società istante, direttamente o tramite le Autorità fiscali francesi, l’esistenza di un malfunzionamento tecnico che gli impediva di aprire il file elettronico contenente la richiesta di rimborso dell’IVA, chiedendo alla società istante, eventualmente, di porvi rimedio presentando un nuovo file elettronico pienamente funzionale. Il Centro operativo di Pescara non ha neppure adottato una decisione esplicita di rigetto della richiesta di rimborso.

Date tali circostanze, non si può ritenere, soltanto in ragione del malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della trasmissione del file elettronico, che non sia stata presentata la richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 15, par. 1, della Direttiva n. 2008/9/CE, quando invece detta richiesta è stata effettivamente trasmessa secondo le modalità previste dalla Direttiva e debitamente ricevuta tanto dalle Autorità fiscali francesi, quanto dal Centro operativo di Pescara.

Diritto di accesso al giudice per contestare l’inerzia del Centro operativo di Pescara

Ai sensi dell’art. 23, par. 2, della Direttiva n. 2008/9/CE, il soggetto passivo può ricorrere dinanzi alle Autorità competenti dello Stato membro di rimborso avverso una decisione di rigetto della richiesta di rimborso dell’IVA, nella forma ed entro i termini prescritti per i ricorsi riguardanti le richieste di rimborso presentate da soggetti stabiliti in tale Stato membro. Se la mancanza di una decisione dell’Amministrazione fiscale non equivale né ad un’accettazione né ad un rifiuto, il soggetto passivo deve poter instaurare qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario al quale hanno accesso i soggetti passivi stabiliti nello stesso Stato membro qualora si trovino nella medesima situazione e, laddove procedure siffatte non siano previste, l’assenza di una decisione equivale al rigetto della richiesta.

In virtù del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, le modalità di esercizio dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali rientrano nell’ordinamento giuridico interno dello Stato membro. Tuttavia, le norme che disciplinano tali modalità non devono né essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni simili di natura interna (principio di equivalenza), né avere l’effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

In forza dell’art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92, se il soggetto passivo ha presentato una richiesta di rimborso dell’IVA entro i termini previsti e se l’Amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso non ha emesso una decisione esplicita (positiva o negativa) entro 90 giorni dalla richiesta, tale silenzio costituisce una decisione implicita di rigetto della richiesta che può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Fermo, quindi, restando che tale disposizione non è, in quanto tale, incompatibile con il contenuto dell’art. 23, par. 2, della Direttiva n. 2008/9/CE, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’inerzia del Centro operativo di Pescara, investito di una richiesta di rimborso dell’IVA debitamente ricevuta ma illeggibile a causa di disguidi tecnici nella sua trasmissione telematica, non costituisce una decisione implicita di rigetto impugnabile con un ricorso giurisdizionale.

Pertanto, l’interpretazione dell’art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92 adottata dalla Corte Cassazione si pone in conflitto con l’art. 23, par. 2, della Direttiva n. 2008/9/CE, secondo il quale l’assenza di una decisione relativa ad una richiesta di rimborso deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Infine, secondo la Corte europea, il diritto dell’Unione osta all’applicazione delle disposizioni nazionali che sanciscono il principio dell’autorità di cosa giudicata, quali l’art. 2909 c.c. e l’art. 324 c.p.c., non potendosi ritenere che il giudice del rinvio sia tenuto ad applicare il principio elaborato dalla Corte di Cassazione, avendo quest’ultima acquisito autorità di cosa giudicata.

Infatti, l’applicazione di tali disposizioni, come interpretate dal giudice del rinvio, avrebbe la conseguenza di perpetuare un’interpretazione erronea del diritto dell’Unione, senza che sia possibile correggerla, violando il principio di effettività.

Fonte: CGUE 12 marzo 2026 C-527/24

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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