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giovedì 12/06/2025 • 11:34

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Gruppo IVA: rimborso IVA beni ammortizzabili per opere su beni di terzi

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 12 giugno 2025 n. 155, ha fornito dei chiarimenti circa il rimborso IVA di beni ammortizzabili nell'ambito di un gruppo IVA, stabilendo che l'eccedenza detraibile è esclusivamente associata agli impianti di proprietà del gruppo e da quest'ultimo gestiti operativamente.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 155 del 12 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'eccedenza detraibile da richiedere a rimborso in base al presupposto dei beni ammortizzabili è esclusivamente associata agli impianti di proprietà del Gruppo IVA e da quest'ultimo gestiti operativamente; deve restare esclusa l'IVA assolta per la realizzazione di impianti per conto terzi (cioè destinati alla vendita).

Si ricorda che il regime del Gruppo IVA, introdotto con finalità semplificatorie e antiabuso, deriva dall'applicazione della facoltà, accordata agli Stati membri dall'art. 11 Dir. 2006/112 CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, di considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

In particolare, a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d'imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES. Le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo.

L'unicità soggettiva del Gruppo IVA comporta che all'osservanza degli obblighi e all'esercizio dei diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA sia tenuto il Gruppo stesso e non i singoli partecipanti (art. 70quinquies c. 4 DPR 633/72), per il tramite del rappresentante di gruppo (artt. 70septies c. 1 e 70octies DPR 633/72).

L'art. 30 DPR 633/72 contiene un'elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA se superiore a 2.582,28 euro emergente dalla dichiarazione annuale, al di fuori dei quali lo stesso deve necessariamente essere riportato in detrazione/compensazione nel periodo d'imposta successivo. In particolare, è previsto il rimborso limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

La ratio sottostante a quest'ultima previsione è quella di consentire a quegli operatori economici che effettuano operazioni di investimento in beni ammortizzabili un più sollecito recupero dell'IVA assolta sui beni acquistati, evitando un aggravio dell'esposizione finanziaria del contribuente.

Nel caso di specie, si ritiene che il Gruppo IVA, quale soggetto passivo unitario ai fini dell'IVA, possa essere assimilato ad un soggetto che realizza in economia l'impianto fotovoltaico da utilizzare quale bene strumentale per la produzione dell'energia destinata alla vendita. Pertanto, se, come illustrato nella documentazione integrativa all'istanza, è possibile individuare, per ciascun bene strumentale realizzato, i costi ad esso imputabili per gli acquisti, effettuati dal Gruppo IVA, dei beni e/o dei servizi inerenti alla progettazione, alala realizzazione e alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico, si ritiene che l'eccedenza a credito dell'IVA ad essi relativa possa essere chiesta a rimborso dal rappresentante di gruppo invocando il presupposto di cui alla lett. c) dell'art. 30 DPR 633/72.

L'eccedenza detraibile da richiedere a rimborso in base al presupposto dei beni ammortizzabili è esclusivamente associata agli impianti di proprietà del Gruppo IVA e da quest'ultimo gestiti operativamente, dovendo, invece, restare esclusa dalla l'IVA assolta per la realizzazione di impianti per conto terzi (cioè destinati alla vendita); nel caso di costi promiscui, laddove non sia possibile un'imputazione oggettiva la quota di imposta rimborsabile, andrà individuata proporzionalmente.

Fonte: Risp. AE 12 giugno 2025 n. 155

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