martedì 29/04/2025 • 11:37
In tema di imposta sul valore aggiunto, con Risp. AE 29 aprile 2025 n. 121, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di liquidazione IVA di gruppo, relativamente alle operazioni straordinarie (art. 73 DPR 633/72).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di liquidazione IVA di gruppo, relativamente alle operazioni straordinarie. Secondo quanto riferito nell'istanza, risulta che:
Tanto premesso, si è dell'avviso che, nel caso in esame, il reale perimetro dell'IVA di gruppo non si sia sostanzialmente modificato a seguito dell'operazione di scissione; alla scissa [BETA] si è, infatti, aggiunta la neocostituita beneficiaria [GAMMA], che è succeduta nella parte di patrimonio trasferita tramite l'operazione straordinaria, e che è controllata dall'istante per una percentuale superiore al 50% del proprio capitale, come lo è anche la società scissa, di cui prosegue parte dell'attività commerciale.
Ciò è avvenuto nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione aziendale che, per come descritta, non appare presentare i requisiti della temporaneità ed occasionalità, bensì sembra funzionale alla suddivisione delle attività di costruzione, che inizialmente facevano capo unicamente alla società scissa.
Come già in passato più volte sostenuto in diversi documenti di prassi, il possesso precedente del complesso aziendale da parte della società conferente, che si trasforma da diretto ad indiretto con il conferimento ad una società controllata e costituita al solo scopo di ricevere detto conferimento, non modifica sostanzialmente l'assetto del gruppo nella sua entità ed esclude, quindi, quei caratteri di occasionalità e temporaneità cha la disposizione in commento vuole neutralizzare (Ris. AE 21 marzo 2003 n. 68 e Ris. AE 28 maggio 1981 n. 330689).
Per quanto esposto si ritengono sussistenti i presupposti per consentire alla [GAMMA] di accedere, in qualità di controllata, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo già a partire dall'anno 2025, indipendentemente dalla sussistenza o meno del vincolo temporale (1º luglio dell'anno solare precedente) prescritto dall'articolo 2 del decreto, non ravvisandosi alcuna interruzione del controllo.
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Paolo Parisi
- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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