Nei casi in cui venga esercitato il diritto di sciopero all’interno di un’impresa l’ordinamento giuridico consente al datore di lavoro di adottare, entro certi limiti, misure dirette ad attenuare gli effetti dannosi dello sciopero. Il rispetto, infatti, di due fondamentali diritti costituzionalmente tutelati richiede un necessario bilanciamento tra la possibilità di continuare l’attività d’impresa ed il rispetto del diritto di sciopero.
La giurisprudenza distingue in questi casi tra:
Le contromisure datoriali sono lecite solo se mirano a prevenire un danno irreparabile alla produttività aziendale, come la distruzione di impianti o la compromissione della capacità strutturale di ripresa dell’attività produttiva, una volta terminato lo sciopero. Nell’esercizio del diritto di sciopero si configura come “illecito ciò che appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda (…) con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione” (Cass. 6787/2024; Corte Cost. 125/1980; Cass. 29740/2025).
La giurisprudenza ha elaborato principi specifici per dirimere le situazioni di conflitto che si determinano in ragione della necessità di bilanciare gli opposti interessi, tutti costituzionalmente garantiti, distinguendo principalmente tra:
La sostituzione di lavoratori scioperanti con personale assunto specificamente per tale scopo è generalmente considerata una condotta antisindacale, in quanto volta a neutralizzare gli effetti dello sciopero. Questa illegittimità trova una conferma anche nella legge laddove per alcune tipologie contrattuali si esplicita il divieto espresso di ricorrere a quella specifica forma contrattuale per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero (ad es. nel caso del lavoro intermittente ex art. 14 D.Lgs. 81/2015, ma anche per il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 20 D.Lgs. 81/2015 oppure al contratto di somministrazione di lavoro ex art. 32 D.Lgs. 81/2015).
La possibilità che si configuri condotta antisindacale si prospetta anche sul fronte interno. La condotta del datore di lavoro che, per limitare le conseguenze dannose dello sciopero, impieghi il personale rimasto in servizio assegnandolo alle mansioni dei colleghi scioperanti viene considerata legittima solo se tali mansioni sono marginali, accessorie e complementari rispetto a quelle proprie della qualifica dei lavoratori impiegati per la sostituzione (cfr. Cass. 28946/2025). Se, al contrario, l'attività di sostituzione diventa prevalente ed assorbente, la condotta del datore di lavoro risulta illegittima perché compromette nei termini indicati l’esercizio del diritto di sciopero configurando anche in questo caso un’ipotesi di comportamento antisindacale.
Il discrimine è dunque molto delicato anche se in alcuni casi si ammette l'impiego di personale non scioperante in mansioni equivalenti, rientrando tale attività nel legittimo esercizio del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha infatti il diritto di riorganizzare l'attività produttiva utilizzando la forza lavoro rimasta a sua disposizione per limitare nei termini indicati in premessa il "danno alla produzione", conseguenza naturale e lecita dello sciopero (cfr. Cass. 29740/2025).
Il caso
Ma cosa accade se a scioperare sono i dipendenti di un appaltatore? Può il committente sostituire i dipendenti in sciopero con propri dipendenti? Anche in questo caso vi possono essere gli estremi per condotta antisindacale per crumiraggio interno?
La soluzione
Un caso di questo tipo è stato affrontato dal Tribunale di Ferrara con sentenza 2 settembre 2025, n. 155, il quale ha respinto ogni addebito a carico del committente in quanto privo di legittimazione passiva nel contesto del procedimento speciale ex art. 28 L. 300/1970 in materia di denuncia di condotta antisindacale.
Ciò che è emerso in modo particolarmente significativo, nel contesto specifico di questa vicenda, è stato il corretto richiamo da parte del giudice alla giurisprudenza di legittimità in materia di condotta antisindacale (cfr. Cass. 13860/2019; Cass. 3837/2016) nella quale si è precisato che il procedimento di repressione della condotta antisindacale può essere promosso esclusivamente nei confronti del datore di lavoro diretto, unico soggetto titolare degli obblighi derivanti dall’art. 28 L. 300/1970. La norma, di natura speciale, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può quindi estendersi a soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro, quali i committenti in un appalto genuino, salvo il caso – non ricorrente nel caso di specie – di interposizione fittizia o esternalizzazione non autentica ovvero di ricorso al crumiraggio esterno vietato dalla legge. Tra l’altro nei fatti, il committente non aveva posto in essere alcun crumiraggio esterno, avendo impiegato soltanto personale già alle proprie dipendenze e utilizzato esclusivamente mezzi propri.
Si è in pratica affermato il principio per cui il datore di lavoro – nel caso specifico il committente, soggetto peraltro esterno al rapporto di lavoro con gli scioperanti - può legittimamente fronteggiare uno sciopero mediante l'impiego di personale interno, purché ciò non svuoti di contenuto l'azione collettiva; costituisce invece condotta antisindacale l'utilizzo di lavoratori esterni o di nuova assunzione finalizzato a neutralizzare l'efficacia dello sciopero (secondo gli ordinari principi enunciati sopra).
La decisione acquista grande rilevanza pratica, ad esempio nel settore della logistica, nel quale lo sviluppo della tecnologia rende sempre più rilevante il tema anche in connessione con l’implementazione di processi interni ad alto contenuto tecnologico. L’appaltante, in presenza di un appalto genuino, resta comunque libero di organizzare i propri processi produttivi e logistici anche durante uno sciopero che coinvolga i lavoratori dell’appaltatore, purché non ricorra a manodopera esterna o a forme elusive del diritto di sciopero. Da questo punto di vista il bilanciamento tra il legittimo esercizio del diritto di sciopero e la libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. è stato ben esplicitato dal Tribunale di Ferrara, laddove ha riconosciuto all’azienda committente - proprio in nome della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata - la possibilità di limitare i danni derivanti dall’astensione collettiva utilizzando le proprie risorse interne (umane e di mezzi).
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Roberta Cristaldi
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