Aliquota al 10% per i dispositivi medici (Risp. AE 3 marzo 2026 n. 61)
L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sull'aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di dispositivi medici, con particolare riferimento a un composto spalmabile utilizzato come medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche.
La società istante, attiva nel settore della distribuzione di dispositivi medici, aveva inizialmente applicato l'aliquota ordinaria del 22% a un prodotto denominato "X". Si tratta di un dispositivo medico che non agisce per via farmacologica o immunologica, ma è destinato al trattamento e all'alleviamento di lesioni cutanee. La società ha quindi chiesto conferma sulla possibilità di applicare l'aliquota ridotta del 10% prevista dalla Legge di Bilancio 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'aliquota agevolata non si applica indistintamente a tutti i dispositivi medici. Secondo la norma di interpretazione autentica (art. 1 c. 3 L. 145/2018), l'IVA al 10% è riservata solo ai dispositivi medici che siano:
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha analizzato il prodotto, classificandolo sotto il codice NC 3004 90 00. Tale decisione è supportata dal fatto che le sostanze presenti nella composizione del preparato garantiscono un'efficace azione terapeutica e profilattica, soddisfacendo i requisiti della Tariffa Doganale.
In virtù di tale classificazione tecnica, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che le cessioni del prodotto oggetto dell'interpello possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%.
IVA al 10% per integratori e barrette energetiche (Risp. AE 3 marzo 2026 n. 64)
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile a diverse tipologie di integratori alimentari e preparazioni energetiche presentate da un’azienda italiana del settore. Il parere conferma una linea interpretativa favorevole al contribuente, fissando l'imposta al 10% per l'intero catalogo analizzato.
I prodotti sono stati suddivisi in due grandi categorie:
L'Amministrazione Finanziaria ha ribadito che l'aliquota ridotta al 10% si applica correttamente a entrambe le categorie per i seguenti motivi:
IVA ordinaria per la lavanderia in RSA (Risp. AE a Cons. giur. 3 marzo 2026 n. 4)
L'istanza è stata presentata dall'Associazione Alfa per determinare la corretta aliquota IVA applicabile ai servizi di lavanderia industriale per i capi personali dei degenti. Il dubbio riguardava la possibilità di applicare l'aliquota ridotta (5%) prevista per le cooperative sociali o l'esenzione tipica delle prestazioni socio-sanitarie.
L'Associazione ha evidenziato che:
L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, per beneficiare dell'esenzione IVA o dell'aliquota al 5% per le cooperative, le prestazioni devono essere proprie delle case di riposo o comunque caratterizzarne la "gestione globale".
Secondo l'Agenzia:
In definitiva, quando il lavaggio degli indumenti personali è gestito come prestazione distinta e opzionale rispetto al pacchetto assistenziale di base, prevale l'aliquota ordinaria. L'aliquota ridotta resta applicabile solo se il servizio è parte inscindibile del progetto di assistenza e cura garantito dalla struttura.
Fonte: Risp. AE 3 marzo 2026 n. 61
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redazione Memento
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Il regime di esenzione IVA previsto per i consorzi si applica anche all’associazione di medici, che può ripartire, nei confronti dei medici, le spese di gestione della sede di lavoro in esenzione da imposta.
Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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