
giovedì 04/12/2025 • 16:30
L'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile alla cessione di 15 diversi dispositivi medici a uso oftalmico (gocce e spray oculari) realizzati da ALFA e BETA. Le Entrate si basano sulla classificazione doganale dei prodotti nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata, in linea con l'interpretazione autentica fornita dalla Legge di Bilancio 2019 (Risp. AE 5 dicembre 2025 n. 303).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all'istanza di interpello presentata dalle società ALFA e BETA, confermando l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per la cessione di una vasta gamma di loro dispositivi medici a uso oftalmico.
Le società Istanti avevano chiesto chiarimenti sull'aliquota IVA corretta da applicare a un totale di 15 prodotti , tra cui spray e gocce oculari.
Questi prodotti, a base di sostanze come liposomi, Acido Ialuronico (anche cross-linkato o reticolato), estratti vegetali (es. Aloe vera, Mirtillo, Ginkgo Biloba), sono tutti indicati per la lubrificazione, l'idratazione, il sollievo da irritazioni e, in molti casi, per la cura e la prevenzione della sindrome dell'occhio secco. Molti di essi sono inoltre compatibili con l'uso di lenti a contatto.
Le società avevano prospettato l'applicazione dell'aliquota IVA al 10%, richiamando il numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA e l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019.
L'Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione interpretativa prospettata dai contribuenti.
L'Agenzia ha richiamato la norma di interpretazione autentica, la quale estende l'aliquota IVA del 10% (prevista per i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario") anche ai dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata .
Il punto cruciale della decisione è stato il parere di accertamento tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Sulla base dell'istruttoria svolta, ADM ha ritenuto che tutti i prodotti oftalmici in questione possiedano le caratteristiche dei prodotti farmaceutici del Capitolo 30 e debbano essere classificati nella voce doganale 3004 90 00 ("Medicamenti [...] costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici...") .
Di conseguenza, data la classificazione dei dispositivi medici nella voce 3004, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che "alle cessioni di tutti i prodotti in questione possa essere applicata l'aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA".
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