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Aliquota al 10% per i dispositivi medici (Risp. AE 3 marzo 2026 n. 61)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sull'aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di dispositivi medici, con particolare riferimento a un composto spalmabile utilizzato come medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche.

La società istante, attiva nel settore della distribuzione di dispositivi medici, aveva inizialmente applicato l'aliquota ordinaria del 22% a un prodotto denominato "X". Si tratta di un dispositivo medico che non agisce per via farmacologica o immunologica, ma è destinato al trattamento e all'alleviamento di lesioni cutanee. La società ha quindi chiesto conferma sulla possibilità di applicare l'aliquota ridotta del 10% prevista dalla Legge di Bilancio 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'aliquota agevolata non si applica indistintamente a tutti i dispositivi medici. Secondo la norma di interpretazione autentica (art. 1 c. 3 L. 145/2018), l'IVA al 10% è riservata solo ai dispositivi medici che siano:

  • a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche o prevenzione;
  • classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata (NC).

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha analizzato il prodotto, classificandolo sotto il codice NC 3004 90 00. Tale decisione è supportata dal fatto che le sostanze presenti nella composizione del preparato garantiscono un'efficace azione terapeutica e profilattica, soddisfacendo i requisiti della Tariffa Doganale.

In virtù di tale classificazione tecnica, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che le cessioni del prodotto oggetto dell'interpello possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%.

IVA al 10% per integratori e barrette energetiche (Risp. AE 3 marzo 2026 n. 64)

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile a diverse tipologie di integratori alimentari e preparazioni energetiche presentate da un’azienda italiana del settore. Il parere conferma una linea interpretativa favorevole al contribuente, fissando l'imposta al 10% per l'intero catalogo analizzato.

I prodotti sono stati suddivisi in due grandi categorie:

  • preparazioni alimentari diverse (Voce 2106): in questo gruppo rientrano integratori in polvere, capsule e compresse a base di carboidrati, proteine, aminoacidi (come BCAA e beta-alanina), vitamine e minerali. Poiché non contengono quantità di principi attivi tali da essere considerati farmaci, sono classificati come "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove";
  • prodotti contenenti cacao (Voce 1806): barrette energetiche e polveri per bevande che includono cacao tra gli ingredienti non possono rientrare nella voce precedente e vengono classificate specificamente sotto il capitolo dedicato al cioccolato.

L'Amministrazione Finanziaria ha ribadito che l'aliquota ridotta al 10% si applica correttamente a entrambe le categorie per i seguenti motivi:

  • per gli integratori (n. 80, Tabella A, Parte III): la norma prevede l'agevolazione per le preparazioni alimentari non nominate altrove. L'Agenzia specifica che tale aliquota si applica indipendentemente dalla forma di commercializzazione (capsule, polvere o compresse);
  • per i prodotti al cioccolato (n. 64, Tabella A, Parte III): le barrette e le bevande al cacao beneficiano del 10% in quanto "preparazioni alimentari contenenti cacao", purché presentate in confezioni non di pregio come plastica, alluminio o cartone.

IVA ordinaria per la lavanderia in RSA (Risp. AE a Cons. giur. 3 marzo 2026 n. 4)

L'istanza è stata presentata dall'Associazione Alfa per determinare la corretta aliquota IVA applicabile ai servizi di lavanderia industriale per i capi personali dei degenti. Il dubbio riguardava la possibilità di applicare l'aliquota ridotta (5%) prevista per le cooperative sociali o l'esenzione tipica delle prestazioni socio-sanitarie.

L'Associazione ha evidenziato che:

  • il servizio è opzionale: l'ospite può scegliere di avvalersene o affidare i propri capi ai familiari;
  • la prestazione viene tracciata singolarmente e riaddebitata dalla RSA al paziente;
  • il servizio non è parte integrante della gestione assistenziale globale, ma è solo incidentalmente collegato ad essa.

L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, per beneficiare dell'esenzione IVA o dell'aliquota al 5% per le cooperative, le prestazioni devono essere proprie delle case di riposo o comunque caratterizzarne la "gestione globale".

Secondo l'Agenzia:

  • natura del servizio: i servizi di lavanderia "in sé considerati" non assolvono una funzione socio-sanitaria o assistenziale;
  • mancanza di essenzialità: poiché l'ospite può decidere autonomamente se fruire del servizio, questo non risulta essenziale né funzionale alla gestione globale della RSA;
  • uniformità di trattamento: trattandosi di un "servizio generico", deve essere assoggettato all'aliquota IVA ordinaria sia se reso da imprese che da cooperative sociali, evitando disparità di trattamento nel mercato.

In definitiva, quando il lavaggio degli indumenti personali è gestito come prestazione distinta e opzionale rispetto al pacchetto assistenziale di base, prevale l'aliquota ordinaria. L'aliquota ridotta resta applicabile solo se il servizio è parte inscindibile del progetto di assistenza e cura garantito dalla struttura.

Fonte: Risp. AE 3 marzo 2026 n. 61

Risp. AE 3 marzo 2026 n. 64

Risp. AE a Cons. giur. 3 marzo 2026 n. 4

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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redazione Memento

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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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