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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 54 del 27 febbraio 2026 in tema di nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati ha chiarito che quando il lavoratore rientra in Italia continuando a operare tramite employers of record (EoR) appartenenti al medesimo gruppo societario, scatta il requisito “rafforzato” di permanenza all’estero: non bastano tre periodi d’imposta, ma ne servono sei.

Il caso di specie riguarda un cittadino italiano laureato e dottorato in Chimica e tecnologie farmaceutiche, residente in Svizzera dal 1° maggio 2022 e non fiscalmente residente in Italia per gli anni 2022, 2023 e 2024. 4 5 Dal 1° agosto 2023 al 21 luglio 2025 ha svolto attività di Director, Computational Chemistry, a favore di una società statunitense (ALFA Inc.), in forza di un contratto con GAMMA Svizzera, che agiva come employer of record. 

Una volta trasferita la residenza in Italia nell’agosto 2025, il contribuente ha iniziato a svolgere attività lavorativa in Italia per un’altra società statunitense (BETA), sulla base di un contratto con GAMMA Italia, EoR appartenente allo stesso gruppo di GAMMA Svizzera. 

Le società GAMMA svolgono mere funzioni amministrative di payroll e gestione locale del personale, senza poteri direttivi sulla prestazione, resa invece a favore di imprese utilizzatrici diverse e non collegate tra loro ai sensi dell’art. 2359 c.c. L’istante riteneva che, mancando continuità “sostanziale” tra i datori effettivi (le imprese utilizzatrici), dovesse applicarsi il requisito ordinario di tre periodi d’imposta di residenza estera, e che la sola continuità dell’EoR di gruppo non fosse sufficiente a far scattare l’estensione a sei o sette anni.

Si ricorda che la disciplina del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2024 (art. 5 D.Lgs. 209/2023) richiama, in particolare, il requisito di non residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento e la previsione secondo cui, quando il lavoratore presta attività in Italia a favore dello stesso soggetto (o di soggetto del medesimo gruppo) per cui lavorava all’estero, il periodo minimo di permanenza all’estero si allunga a sei o sette periodi, a seconda dell’eventuale precedente impiego in Italia presso lo stesso datore o gruppo. 

Ai fini dell’appartenenza al “medesimo gruppo”, la norma rinvia alla nozione di controllo diretto o indiretto di cui all’art. 2359 c. 1 n. 1 c.c., includendo anche i casi di comune controllo. L’Agenzia richiama inoltre le precedenti risposte n. 41/2025 e 142/2025, nelle quali ha precisato che la verifica della continuità va effettuata guardando alla situazione del periodo d’imposta precedente il trasferimento in Italia (o, comunque, fino alla data del trasferimento), con riferimento al datore di lavoro (medesima società o società del gruppo) per il quale il contribuente ha lavorato all’estero e per il quale lavorerà in Italia. 

Applicando tali principi al caso di specie, l’Agenzia afferma che è dirimente la continuità del datore formale/EoR appartenente al medesimo gruppo, a prescindere dal fatto che le imprese utilizzatrici (ALFA e BETA) non siano tra loro collegate. La circostanza che GAMMA Svizzera e GAMMA Italia siano società del medesimo gruppo comporta dunque l’innalzamento del requisito minimo di permanenza all’estero da tre a sei periodi d’imposta per poter accedere al nuovo regime impatriati.

Fonte: Risp. AE 27 febbraio 2026 n. 54

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Of Counsel Tax – BDO Italia – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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