La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di impresa familiare ha prodotto un cambiamento profondo, destinato a incidere non solo sul piano civilistico, ma anche — e soprattutto — su quello previdenziale e ispettivo.
Per capire di cosa stiamo parlando è necessario travestirci da investigatori e cercare di raccogliere dei fatti che sembrano isolati ma che, con un discreto fiuto, ci consegneranno un quadro a tratti grottesco.
Avete la lente di ingrandimento ed un taccuino? Bene.
L'art. 230-bis del codice civile e la sua evoluzione
Partiamo dalle basi.
Con la Sentenza 25 luglio 2024 n. 148, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 230-bis c.c. nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i familiari partecipanti all'impresa familiare.
Il giudice delle leggi, pur non negando la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, nel dover garantire diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (artt. 4,35 e 36 Cost.), ha parificato la ratio sottesa tra il lavoro nell'impresa familiare “proprio” ed il lavoro con il convivente di fatto.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 11661/2025, hanno recepito integralmente tale principio, sancendo che il convivente more uxorio deve essere trattato, ai fini dell'istituto, alla stessa stregua del coniuge.
In concreto, la convivenza di fatto costituisce una formazione sociale tutelata dall'art. 2 Cost., nella quale si sviluppano legami affettivi e solidaristici non meno intensi di quelli che caratterizzano la famiglia fondata sul matrimonio. Quando la prestazione lavorativa si inserisce stabilmente in questo contesto, il rischio di lavoro gratuito — che la disciplina dell'impresa familiare mira a scongiurare — diventa identico, indipendentemente dal vincolo formale tra i partner. Da qui la necessità di estendere al convivente i diritti patrimoniali e partecipativi previsti dall'art. 230-bis c.c., superando definitivamente la disciplina speciale dell'art. 230-ter c.c., dichiarato a sua volta incostituzionale.
Se sul piano civilistico il quadro appare ormai chiaro, la situazione è ben diversa sul fronte amministrativo.
La prassi amministrativa: siamo fermi
Gli enti competenti — INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro — non hanno ancora aggiornato le proprie istruzioni operative, continuando a fare riferimento a documenti emanati quando la convivenza more uxorio era esclusa dall'ambito soggettivo dell'impresa familiare. La Circolare INPS n. 66/2017, ad esempio, affermava che il convivente non potesse essere iscritto alle gestioni autonome, mentre la Nota INL n. 879/2023 ribadiva la medesima impostazione, pur precisando che tale orientamento sarebbe rimasto valido solo “fino alla conoscenza degli esiti della decisione delle Sezioni Unite”.
Le decisioni sono arrivate, e sono inequivocabili. Tuttavia, gli enti non hanno ancora adeguato le proprie procedure. Il risultato è un vuoto applicativo che sta generando situazioni paradossali.
A fronte, ad esempio, della richiesta di iscrizione alla Gestione Commercianti di un convivente di fatto del titolare di una ditta individuale — convivente risultante dallo stato di famiglia e formalmente inserita in un'impresa familiare costituita con atto notarile — l'Istituto rigetta l'istanza, perché non sono ancora state emanate disposizioni attuative in merito agli orientamenti richiamati.
Per quanto riguarda l'INPS, la motivazione del mancato adeguamento all'evoluzione giurisprudenziale potrebbe essere dovuta al fatto che le leggi istitutive delle singole gestioni previdenziali autonome (L. 1047/1957 e L. 9/1963 per l'agricoltura; L. 463/1959 per gli artigiani; L. 613/1966 per gli esercenti attività commerciali), individuano puntualmente i soggetti la cui attività lavorativa è meritevole di tutela previdenziale, senza un espresso rinvio all'art. 230-bis c.c.. Tale mancato rinvio esplicito potrebbe pertanto precludere per l'Istituto una lettura “aggiornata” della normativa previdenziale.
Ricapitolando, ad oggi abbiamo:
Nel frattempo, il convivente si trova così in una sorta di limbo: riconosciuto dal diritto civile, ma invisibile per il sistema previdenziale.
Le conseguenze pratiche
Le conseguenze pratiche di questa discrepanza sono rilevanti. Ad esempio:
È evidente che il sistema non può rimanere in questa situazione di sospensione. L'adeguamento delle prassi amministrative non è solo auspicabile: è necessario per garantire coerenza tra diritto sostanziale e applicazione concreta.
L'INPS dovrà aggiornare la Circolare n. 66/2017, mentre l'INAIL dovrà chiarire l'inquadramento assicurativo del convivente e l'INL dovrà fornire indicazioni operative agli ispettori, così da evitare interpretazioni difformi sul territorio. In assenza di tali interventi, il rischio è quello di future revisioni massive delle posizioni assicurative, con possibili richieste di arretrati e un inevitabile aumento del contenzioso.
È utile, infine, ricordare che il lavoro nell'impresa familiare del convivente non è l'unica questione aperta.
In caso di lavoro familiare gratuito, che sia svolto in modo occasionale per un periodo superiore ai 10 giorni all'anno ma inferiore ai 90 giorni (o a 720 ore):
Anche in questo caso viene automatico pensare che la posizione del convivente more uxorio possa essere eguagliata a quella del coniuge, alla stregua di quanto avviene nell'impresa familiare; e la risposta dovrebbe essere senza dubbio positiva. Rimane difficile pensare che il convivente more uxorio possa essere trattato alla stregua del coniuge solo parzialmente.
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Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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