Un contribuente ha presentato istanza di interpello in merito al trattamento fiscale di una scrittura privata non autenticata con cui riconosceva un debito di 75.000 euro verso un terzo. La somma era stata anticipata per l'acquisto di un immobile e l'atto dettagliava il piano di rientro rateale, richiamando il rapporto obbligatorio sottostante già esistente.
L'istante chiedeva se tale atto dovesse essere assoggettato a imposta proporzionale (1% o 3%) o se fosse applicabile la sola imposta fissa in caso d'uso.
La natura giuridica della ricognizione di debito
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 25 febbraio 2026 n. 52, ricorda che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito non costituisce una nuova fonte di obbligazione. Essa produce esclusivamente un effetto confermativo di un rapporto preesistente e determina l'inversione dell'onere della prova (astrazione processuale) a favore del creditore.
Poiché l'atto non apporta modificazioni alla sfera patrimoniale delle parti, ma si limita ad attestare una situazione già certa, viene qualificato come una "dichiarazione di scienza".
Il regime fiscale applicabile
Sulla base della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 7682/2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti punti:
Eccezioni: quando scatta l'imposta proporzionale
L'Agenzia avverte che, qualora l'atto — indipendentemente dal nome utilizzato — produca un effetto modificativo della situazione giuridica preesistente con rilevanza patrimoniale, si applicherà l'imposta proporzionale dell'1% (art. 3, Parte I della Tariffa).
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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