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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 25 febbraio 2026 n. 50, ha chiarito i limiti per l'ottenimento del DURC (Documento Unico di Regolarità Fiscale) nelle operazioni di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c.. Nonostante il principio di continuità aziendale e la neutralità fiscale che caratterizzano le operazioni straordinarie, l'Amministrazione Finanziaria nega alla società beneficiaria di nuova costituzione la possibilità di ereditare l'anzianità di servizio della società scissa ai fini del requisito triennale previsto dall'art. 17-bis D.Lgs. 241/97. Una decisione che impatta pesantemente sulle semplificazioni documentali e sulla facoltà di compensazione dei versamenti per le imprese appaltatrici.

Il caso: lo scorporo di un'attività ultraventennale

La vicenda trae origine da un'istanza di interpello presentata dalla società "Alfa", costituita nel 2025 attraverso una scissione mediante scorporo dalla società "Beta". Quest'ultima, a seguito dell'operazione, ha assunto il ruolo di holding di gruppo, mentre la neonata Alfa ha proseguito l'attività operativa (costruzione, commercio e installazione di impianti) esercitata ininterrottamente da Beta sin dal 1997.

Il nodo del contendere riguarda l'art. 17-bis D.Lgs. 241/97, che disciplina gli obblighi di versamento delle ritenute negli appalti e servizi caratterizzati da un utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi del committente. Tale norma impone al committente di verificare il corretto versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore, a meno che quest'ultimo non esibisca il DURF.

I requisiti per il DURF e la tesi del contribuente

Per ottenere il DURF, un'impresa deve soddisfare cumulativamente alcuni requisiti, tra cui essere in attività da almeno tre anni e aver eseguito versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi dell'ultimo triennio.

La società Alfa, pur essendo formalmente di nuova costituzione, sosteneva di non dover essere considerata una "start-up" o, peggio, un'azienda "mordi e fuggi" finalizzata all'elusione fiscale. Secondo l'istante, in virtù dei principi di neutralità e continuità fiscale propri della scissione, il triennio di attività avrebbe dovuto essere calcolato computando retroattivamente l'operato della società scissa Beta, che operava nel settore da ben 28 anni. Senza il DURF, la società lamentava l'impossibilità di compensare le ritenute fiscali, uno svantaggio competitivo e finanziario non indifferente rispetto alla situazione pre-scissione.

La posizione dell'Agenzia: prevale il dato formale

L'Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi della continuità dei requisiti soggettivi. Nel parere, viene ricordato che la disciplina dell'art. 17-bis è nata con l'intento specifico di contrastare l'omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali e contributi, spesso attuato mediante indebite compensazioni in settori ad alta intensità di manodopera.

Il punto centrale della risposta risiede nella natura eccezionale e derogatoria della norma. L'Agenzia richiama la giurisprudenza di legittimità (Cassazione S.U. 11373/2015), sottolineando che le norme agevolative o che prevedono deroghe ai poteri e limiti del rapporto tributario non sono suscettibili di integrazione ermeneutica oltre i confini semantici del testo legislativo.

Poiché la legge richiede esplicitamente che l'impresa richiedente il DURF risulti "in attività da almeno tre anni", e la società Alfa è un soggetto giuridico nuovo sorto nel 2025, non vi è spazio per un "travaso" dei requisiti dalla scissa alla beneficiaria. L'operazione di scissione, pur essendo neutrale sotto il profilo del reddito e dei valori fiscali degli asset trasferiti, non comporta automaticamente il trasferimento di status soggettivi legati all'anzianità contributiva o fiscale necessari per beneficiare di regimi semplificati.

Le conseguenze per le imprese e il mercato degli appalti

Questa interpretazione pone un ostacolo alle riorganizzazioni aziendali nei settori dell'edilizia, dell'impiantistica e dei servizi. Una società che sceglie lo strumento dello scorporo per rendere più efficiente la propria struttura operativa si trova paradossalmente penalizzata:

  • blocco della compensazione: per i primi tre anni di vita, la nuova società non potrà utilizzare crediti d'imposta in compensazione per il versamento delle ritenute dei propri dipendenti impiegati in appalto;
  • aggravio burocratico: la società dovrà fornire mensilmente ai committenti copia delle deleghe di pagamento (F24) e l'elenco nominativo dei lavoratori, con dettaglio delle ore prestate e delle ritenute effettuate;
  • rischio solidarietà: i committenti, in assenza di DURF, dovranno monitorare con estrema attenzione i versamenti dell'appaltatore per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste per l'omessa verifica.

Fonte: Risp. AE 25 febbraio 2026 n. 50

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Federico Salvatore

- Avvocato

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