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Con la Risp. AE 28 gennaio 2026 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento delle ritenute d'acconto in caso di scissione totale trasformativa di un'associazione professionale in una Società tra Professionisti (STP). Il documento chiarisce che i compensi relativi a prestazioni fatturate dall'associazione ma incassati dalla STP non devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto, poiché confluiscono nel reddito d'impresa della società. Viene inoltre delineata la procedura per la comunicazione ai clienti e le modalità di scomputo nel caso in cui la ritenuta venga comunque operata.

Il caso e il quadro normativo

La fattispecie riguarda un'associazione professionale di avvocati e commercialisti che ha deliberato una scissione totale a favore di una STP. Nel passaggio, alcuni crediti per prestazioni già effettuate e fatturate dall'associazione (soggetta a reddito di lavoro autonomo) sono transitati alla STP (soggetta a reddito d'impresa).

L'Agenzia richiama l'art. 177-bis TUIR, introdotto per evitare salti o duplicazioni d'imposta nelle riorganizzazioni professionali. La norma stabilisce che i componenti che non hanno concorso al reddito di lavoro autonomo per cassa, rileveranno come reddito d'impresa al momento della manifestazione finanziaria (incasso) in capo alla società conferitaria.

Il parere dell'Agenzia

Il fulcro della risposta riguarda l'applicazione dell'art. 25 DPR 600/73. Di seguito i punti chiave:

  • esclusione della ritenuta: poiché la STP produce reddito d'impresa, i compensi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 20%, tipica dei redditi di lavoro autonomo.
  • obbligo di informativa: la STP deve rilasciare ai propri clienti (sostituti d'imposta) una dichiarazione che attesti l'avvenuta scissione e l'insussistenza dell'obbligo di operare la ritenuta.
  • pagamento al lordo: i clienti sono tenuti a corrispondere l'intero importo fatturato dall'associazione, senza decurtare la ritenuta.
  • scomputo in caso di errore: se il cliente dovesse comunque operare la ritenuta nonostante la comunicazione, la STP ha il diritto di scomputare tali somme dall'IRES dovuta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui le ritenute sono state subite.

Fonte: Risp. AE 28 gennaio 2026 n. 21

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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