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  • Tempo di lettura 6 min.

Il caso: emittenti locali vs emittenti nazionali

La vicenda oggetto dell'Ordinanza 10 gennaio 2026 n. 572 della Corte di Cassazione nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva ricalcolato la contribuzione dovuta da un'emittente radiotelevisiva locale applicando il CCNL delle imprese radiotelevisive nazionali (CRTV ANICA), ritenuto stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative rispetto al CCNL AERANTI-CORALLO applicato dall'azienda.

La Corte d'Appello di Bologna aveva condiviso questa impostazione, valorizzando l'art. 2 c. 25 L. 549/1995: in presenza di pluralità di contratti per la medesima categoria, occorre fare riferimento a quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

La Cassazione ribalta però il ragionamento.

L'errore di fondo: presupporre una “pluralità” di contratti per la stessa categoria

Secondo la Suprema Corte, il punto decisivo è a monte: non si era in presenza di due contratti riferiti alla medesima categoria, ma di contratti relativi a settori distinti, qualificati proprio dal diverso ambito di operatività (locale vs nazionale).

L'ambito territoriale non è infatti un elemento accidentale, ma un tratto qualificante dell'attività stessa, che ne condiziona struttura e contenuto. È la stessa contrattazione collettiva, nell'esercizio della libertà sindacale ex art. 39 Cost., a tracciare questo discrimine.

Da qui il passaggio chiave dell'ordinanza: il confronto sulla rappresentatività “postula l'omogeneità dei termini di paragone”. In altre parole, la rappresentatività comparata può essere valutata solo tra contratti che insistono sul medesimo settore di attività.

Se i settori sono diversi, il raffronto al livello della rappresentatività comparata “non s'ha da fare” e deve cedere il passo ad altri criteri.

La sequenza corretta: prima l'art. 2070 c.c., poi (eventualmente) l'art. 2 L. 549/1995

Così argomentata, l'ordinanza ricostruisce in modo chiaro la gerarchia logica dei criteri.

  1. si individua il settore di attività concretamente svolta dall'impresa (art. 2070 c.c.);
  2. si applica il CCNL stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in quel settore;
  3. solo in presenza di più contratti riferiti al medesimo ambito settoriale si procede al confronto sulla rappresentatività comparata.

La Corte richiama inoltre il carattere pubblicistico della disciplina del minimale: il parametro deve essere “oggettivo e predeterminato”, senza lasciare spazio a scelte discrezionali. Il principio vale non solo per il datore di lavoro, ma anche per l'INPS: il minimale contributivo non può diventare uno strumento per “scegliere” il contratto ritenuto più forte sul piano confederale, prescindendo dal settore di effettiva appartenenza.

Le ricadute pratiche sul contenzioso contributivo

La pronuncia lancia un messaggio molto chiaro a chi si occupa di contenzioso contributivo: il minimale non è terreno neutro su cui possa prevalere il contratto collettivo più “forte” sul piano confederale. L'INPS, in altri termini, non può spostare il baricentro verso un CCNL ritenuto maggiormente rappresentativo se questo appartiene a un settore diverso, anche solo perimetralmente, da quello in cui l'impresa opera.

La rappresentatività comparata non è dunque un criterio espansivo, ma selettivo: funziona solo quando i termini del confronto sono omogenei. Se manca l'identità del settore, il raffronto perde la propria base logica prima ancora che giuridica.

In questa prospettiva, l'ambito di operatività – locale o nazionale, artigianale o industriale, cooperativo o ordinario – non è un dettaglio organizzativo, ma può costituire un tratto strutturale dell'attività; ed è quel tratto che delimita il perimetro entro cui cercare il contratto parametro.

Se volessimo dirla con una metafora teatrale, la Cassazione prende posizione in una vecchia querelle operistica: prima la musica o prima le parole?

Ebbene, nel minimale contributivo, prima viene la musica, cioè il settore in cui l'impresa suona davvero. Le parole della rappresentatività arrivano dopo, e solo se c'è bisogno di scegliere tra spartiti dello stesso genere.

Fonte: Cass. Ord. 10 gennaio 2026 n. 572

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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