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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 43 del 20 febbraio 2026, chiarisce che una società di intermediazione mobiliare di classe 3 che svolge esclusivamente attività di consulenza in materia di investimenti, senza detenere né gestire strumenti finanziari o liquidità della clientela, non è tenuta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti finanziari (ARF) nè agli adempimenti di monitoraggio fiscale. 

Il caso di specie Alfa S.p.A., società di intermediazione mobiliare (SIM) di classe 3 autorizzata a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti in forza di delibera Consob che, però, le impone precisi vincoli: divieto di detenzione, anche temporanea, di strumenti finanziari e di disponibilità liquide dei clienti e divieto di assunzione di rischi da parte della società. La SIM opera quindi fornendo ai clienti consulenza – anche generale – sull’asset allocation e sulle strategie di investimento, analisi e monitoraggio del patrimonio complessivo e raccomandazioni personalizzate di acquisto o vendita di strumenti finanziari, senza prestare servizi di esecuzione ordini e senza mai avere disponibilità diretta dei patrimoni, che restano depositati e movimentati presso altri intermediari autorizzati.

Si ricorda che l’art. 7 c. 6 DPR 605/73 impone a banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, OICR, SGR e altri operatori finanziari di rilevare e comunicare all’Anagrafe l’esistenza dei rapporti e delle operazioni di natura finanziaria, mentre l’art. 11 c. 2 DL 201/2011 estende l’obbligo alle movimentazioni periodiche e alle informazioni necessarie ai controlli fiscali.

Richiamando la circolare n. 18/E del 2007 e la risposta n. 85/2024, l’AE ribadisce però che possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza. Nel caso di Alfa, che dichiara di non gestire, custodire o detenere strumenti finanziari o liquidità dei clienti, l’attività riconducibile a “mera consulenza” non integra un rapporto finanziario da comunicare ai fini ARF. 

Quanto al monitoraggio fiscale, si ricorda che gli intermediari bancari e finanziari e gli altri operatori individuati dall’art. 3 D.Lgs. 231/2007 devono comunicare all’Agenzia i trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento pari o superiori a 5.000 euro, effettuati per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e equiparate. Tra i soggetti obbligati sono richiamate anche le SIM, ma occorre che vi sia effettivo intervento negli spostamenti di fondi o strumenti. Poiché Alfa non interpone la propria operatività nei flussi di pagamento e non gestisce mezzi di pagamento per conto dei clienti, non le condizioni oggettive che fanno scattare l’obbligo di comunicazione.

Fonte: Risp. AE 20 febbraio 2026 n. 43

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di Fabrizio Cravero - Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico Tributaria – SCGT)

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