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Il datore di lavoro che sia oggetto di giudizi offensivi sul profilo social di un proprio dipendente si chiede se tale comportamento travalichi l'esercizio del diritto di critica e configuri il reato di diffamazione.

Quadro normativo

L'esercizio del diritto di critica si concretizza nella libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione EDU.

Con specifico riferimento al rapporto di lavoro, l'art. 1 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che “i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”.

La critica – in quanto libera manifestazione del pensiero – non è la mera e imparziale trasmissione di un'informazione, ma consiste in un'interpretazione dei fatti attraverso giudizi e valutazioni di carattere personale. Si tratta, quindi, di un'opinione soggettiva, che, per sua stessa natura, è parziale e ideologicamente orientata. La nozione stessa di “critica” implica che la disapprovazione o il biasimo possano essere espressi con toni aspri e taglienti, fermi restando i limiti imposti dal legislatore.

È compito del giudice verificare se il giudizio negativo – nel caso di specie, dal dipendente nei confronti del datore di lavoro – possa essere giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione o si tratti, piuttosto, di un'invettiva personale volta ad aggredire il destinatario con espressioni di portata offensiva tali da essere considerate diffamatorie.

Il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) consiste nell'offesa dell'altrui reputazione attraverso una comunicazione che coinvolga più persone. Per reputazione si intende il “patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera” (Cass. Pen. 17784/2022). In pratica, si tratta del “valore” sociale di una persona, che può essere leso da una comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di parole dirette a recare offesa alla reputazione di un individuo.

La soluzione

La pubblicazione di un post offensivo nei confronti del datore di lavoro sul profilo social del dipendente, accessibile a un numero determinato (nel caso di profilo privato) o indeterminato (nel caso di profilo pubblico) di persone rappresenta senz'altro una comunicazione. In riferimento ad espressioni ingiuriose pubblicate su Facebook, la Corte di Cassazione (sentenza n. 10280/2018) ha evidenziato la “idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica”. Ciò potrebbe configurare la circostanza aggravante descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p., secondo cui se l'offesa è recata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro.

Nel corso del tempo la giurisprudenza ha cercato di individuare i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, in modo da distinguerla chiaramente dalla diffamazione. Nella sentenza Cass. 10864/2025, i giudici di legittimità indicano come capisaldi del diritto di critica la continenza formale e sostanziale.

Per continenza formale si intende la correttezza e la misura del linguaggio adoperato, senza indulgere nell'invettiva gratuita e nella volgarità. In primo luogo, “l'esposizione della critica deve avvenire con modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui” (Cass. 1379/2019). In secondo luogo, è essenziale contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, cioè, valutarle in relazione al contesto (ad esempio, un'aspra critica espressa dal lavoratore nell'ambito di un'accesa vertenza sindacale). Occorre, quindi, verificare se i toni forti e sferzanti utilizzati siano meramente gratuiti o, invece, risultino “pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere” (Cass.32027/2018). Di recente, la Cassazione si è anche soffermata su quanto l'utilizzo di una parola inappropriata (un epiteto volgare) sia potenzialmente lesivo dell'altrui sfera giuridica e si risolva in una aggressione gratuita, fine a sé stessa, dell'altrui reputazione (Cass. 3627/2025)

La continenza sostanziale riguarda, in primis, la veridicità dei fatti. Secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deve sussistere almeno un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte EDU 27 ottobre 2005 n. 58547/00; Corte EDU 29 novembre 2005 n. 75088/01). L'ulteriore elemento da prendere in considerazione è la pertinenza, in quanto l'eventuale offesa deve risultare necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. In ambito lavorativo, la pertinenza si concretizza in ciò che concerne le condizioni di lavoro e dell'impresa, nonché nelle rivendicazioni di carattere sindacale, mentre esulano le critiche afferenti alle qualità personali del datore di lavoro, “oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità” (Cass. 10864/2025).

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite

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