Il caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 3186 del 26 gennaio 2026 trae origine dall'assoluzione in grado di appello di un imputato, condannato in primo grado, che aveva pubblicato sul profilo Facebook un post nei confronti della parte civile (sindaco di un Comune siciliano) di questo contenuto: “bastardo farabutto di […] ha rubato il voto a tantissima gente … che Dio lo maledica”. La Corte d'Appello aveva ritenuto che tali espressioni rientrassero nell'alveo della critica politica con la scriminante dell'art. 51 c.p., in quanto legate a un presunto "tradimento politico" e che, pertanto, il fatto non costituisse reato.
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello e rinviato per nuovo giudizio ad altro giudice.
Il quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo di riferimento è costituito in primo luogo dall'art. 595 c. 3 c.p.. Tale articolo disciplina il reato di diffamazione prevedendo che “chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro”. Il comma 3 prevede l'aggravante qualora l'offesa sia arrecata col mezz...
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