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La Circ. AE 19 febbraio 2026 n. 1 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alla disciplina delle imposte sui redditi e ai criteri di qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il documento si inserisce nel quadro della riforma avviata con la legge delega n. 106 del 2016 e attuata con il D.Lgs. 117/2017 e si pone l'obiettivo di garantire uniformità applicativa delle disposizioni tributarie relative agli enti del Terzo settore.

Inquadramento sistematico e struttura della disciplina

Il primo paragrafo analizza struttura del Codice del Terzo settore, evidenziando come lo stesso contenga una disciplina organica degli enti del Terzo settore, articolata in disposizioni di carattere generale e norme di natura tributaria. Il regime fiscale degli ETS è disciplinato principalmente dal Titolo X del Codice, cui si affiancano ulteriori disposizioni fiscali contenute in altri Titoli, in particolare in materia di controlli e disposizioni transitorie e finali.

La trattazione delle disposizioni fiscali è preceduta da un inquadramento sistematico concernente le attività esercitabili dagli ETS, il principio di assenza di scopo di lucro, il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore e la decorrenza delle nuove norme fiscali.

Attività degli enti del Terzo settore e divieto di distribuzione degli utili

Il documento richiama la distinzione tra attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. La trattazione evidenzia che:

  • le attività di interesse generale rappresentano il presupposto essenziale per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore e devono essere svolte in via esclusiva o principale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • le attività diverse sono consentite purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri individuati dal DM 107/2021;
  • la raccolta fondi costituisce una modalità di finanziamento delle attività istituzionali, da esercitarsi secondo principi di verità, trasparenza e correttezza.

Inoltre, la Circolare specifica l'importanza del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché l'obbligo di destinazione del patrimonio allo svolgimento delle attività statutarie. A tal fine, richiama le fattispecie che integrano distribuzione indiretta di utili, tra cui compensi non proporzionati agli amministratori, retribuzioni eccedenti i parametri contrattuali e operazioni realizzate a condizioni non di mercato.

Il RUNTS e il presupposto soggettivo del regime fiscale

Nel documento di prassi viene ribadito il ruolo centrale del Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui iscrizione ha effetto costitutivo ai fini dell'acquisizione della qualifica di ETS ed è condizione necessaria per la fruizione delle agevolazioni fiscali.

Decorrenza delle disposizioni fiscali

La parte dedicata alla decorrenza delle disposizioni fiscali chiarisce come il Titolo X del Codice trova applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 per gli enti iscritti nel RUNTS. Per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, l'applicazione decorre dal 1° gennaio 2026. Nel periodo transitorio hanno continuato a trovare applicazione alcune disposizioni previgenti, tra cui la disciplina fiscale delle ONLUS e specifiche agevolazioni in materia di erogazioni liberali, imposte indirette e social bonus.

Coordinamento tra Codice del Terzo settore e TUIR

Il documento chiarisce che, ai sensi dell'articolo 79 del Codice, agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni del Titolo X del Codice e, in quanto compatibili, le norme del Titolo II del TUIR. La riforma non elimina la distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali ai fini IRES, ma introduce criteri specifici per la qualificazione fiscale degli ETS.

Commercialità delle attività e qualificazione fiscale degli ETS

La parte centrale della Circolare è dedicata ai criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale e alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore. L'articolo 79 del Codice disciplina l'ambito soggettivo del regime fiscale, i criteri di non commercialità e le regole per la qualificazione degli enti come commerciali o non commerciali.

Il documento chiarisce che la qualificazione fiscale dell'ente dipende dal rapporto tra proventi derivanti da attività svolte con modalità commerciali e il complesso delle entrate dell'ente. Sono esaminati i criteri di computo dei proventi commerciali e non commerciali, con specifico riferimento ai contributi, alle liberalità, alle quote associative, ai proventi qualificati non commerciali e al valore normale dei beni ceduti o dei servizi erogati gratuitamente.

La Circolare analizza inoltre le conseguenze del mutamento della qualifica fiscale, con riferimento agli effetti sul trattamento dei beni strumentali e sul passaggio di beni dall'attività commerciale a quella non commerciale. Viene evidenziato come la disciplina mantenga la distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali, introducendo tuttavia criteri specifici applicabili agli enti del Terzo settore.

Sono inoltre esaminati i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale, le conseguenze degli scostamenti tra costi e ricavi, il trattamento fiscale delle raccolte fondi, dei contributi pubblici e delle attività svolte nei confronti degli associati, nonché i regimi fiscali delle organizzazioni di volontariato, degli enti filantropici e delle associazioni di promozione sociale.

Regimi forfetari degli enti del Terzo settore

La Circolare dedica un'ampia trattazione ai regimi forfetari previsti dal Codice del Terzo settore, distinguendo tra regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali e regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

Con riferimento alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, la Circolare esamina il regime forfetario specifico applicabile alle attività commerciali svolte, evidenziandone le condizioni di accesso, le modalità di determinazione del reddito e gli effetti sul piano della qualificazione fiscale.

Il documento richiama inoltre la permanenza del regime forfetario di cui alla L. 398/91, evidenziandone il coordinamento con le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore e il relativo ambito applicativo.

Ulteriori profili fiscali

La Circolare affronta anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto contenute nel Codice del Terzo settore, l'abrogazione della disciplina delle ONLUS e la soppressione della relativa Anagrafe, nonché la disciplina fiscale dell'impresa sociale e l'eliminazione dell'effetto “imposta su imposta”. La Circolare in oggetto fornisce una ricostruzione sistematica della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo ai criteri di non commercialità, alla qualificazione fiscale degli enti e ai regimi forfetari, offrendo un quadro interpretativo organico delle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e regimi agevolativi.

Fonte: Circ. AE 19 febbraio 2026 n. 1

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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