Il CNDCEC ha pubblicato nella sua versione definitiva le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore, che rivedono ed aggiornano il testo in precedenza pubblicato nel dicembre 2020. Le disposizioni concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale fornisce ai propri iscritti, affinché possano svolgere il proprio incarico in maniera tale da poter tutelare tutti i soggetti interessati. In questa prospettiva, le norme configurano principi deontologici per i commercialisti, anche se possono essere fatte proprie da tutti i professionisti (e non professionisti) che compongono l'organo di controllo degli enti del Terzo settore.
Le Norme degli organi di controllo degli enti del Terzo settore partono dall'analisi delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, considerato che le funzioni attribuite all'organo di controllo dal legislatore dell'art. 30 del Codice del Terzo settore ricalcano piuttosto evidentemente i compiti di vigilanza dell'articolo affidati dall'art. 2403 c.c. al collegio sindacale.
La normativa del Terzo settore attribuisce però all'organo di controllo compiti “aggiuntivi” che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, dall'altro lato, che l'attività svolta sia orientata, per quanto possibile e nel rispetto delle funzioni attribuite, a garantire che l'ente persegua effettivamente “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Con riferimento a tali controlli, le Norme individuano il comportamento da adottare in parte, in via analogica, sulle best practice applicabili, seppur adattate, a livello nazionale e internazionale e, in altra parte, traendo spunto dalle prassi operative esistenti.
Le Norme, che accolgono anche talune specifiche integrazioni avvenute a seguito dei commenti pervenuti nel periodo di pubblica consultazione e degli ulteriori approfondimenti effettuati, sono state riviste anche al fine di tenere conto delle disposizioni in essere e delle evoluzioni della prassi dei controlli delle società e degli ETS stessi. In questa prospettiva, sono state aggiunte la Norma 3.2.1. sui controlli specificamente destinati alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale che, da sole, costituiscono circa l'80% degli enti iscritti nel RUNTS, e le novellate Norma 3.9. in materia di controlli correlati all'implementazione della normativa sul “whistleblowing” e Norma 4.2. concernente la partecipazione alle assemblee totalitarie.
Le Norme non sono applicabili, se non in via analogica da parte dei professionisti, ai controlli delle “imprese sociali”. La disciplina delle imprese sociali, infatti, segue le specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 112/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
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Giuseppe Moschella
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