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La proposta di compensazione

All'interno della disciplina sulla riscossione delle imposte sul reddito (art. 28-ter DPR 602/73) – che confluirà, dal 1° gennaio 2027, nel nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione - viene previsto che, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta (di ammontare superiore a 500 euro, comprensivi di interessi), l'Agenzia delle Entrate verifica se il contribuente beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme e le riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

Il caso giurisprudenziale

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevata l'esistenza in capo ad un contribuente di un credito e di un debito derivante da iscrizioni a ruolo per imposta di registro (INVIM 1992), gli notificava, nell'agosto 2025, una proposta di compensazione invitandolo a manifestare l'eventuale accettazione della compensazione tra le reciproche posizioni debitorie e creditorie. In sede di impugnazione della proposta di compensazione, il contribuente faceva presente che il debito indicato nella stessa traeva origine da una cartella di pagamento notificata nell'agosto 2005, a sua volta scaturita dall'iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni, emesso in esecuzione di una sentenza del 2001. Il ricorrente deduceva, quindi, l'intervenuta prescrizione (decennale) del credito erariale in assenza di prova della notifica di atti idonei a interromperne il decorso. Si costituiva in giudizio l'Ufficio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso «per difetto di impugnabilità dell'atto, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92». Parte pubblica sosteneva che la proposta di compensazione non costituisce un atto impositivo né un atto della riscossione autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto meramente interlocutorio e non vincolante, privo di effetti lesivi immediati e idoneo unicamente a prospettare al contribuente una modalità alternativa di estinzione del debito già definitivamente iscritto a ruolo. In sostanza, secondo la difesa erariale, la proposta di compensazione non introduce alcuna nuova pretesa tributaria e non rientra tra gli atti tipizzati elencati dall'art. 19 citato, con la conseguenza che essa non può essere autonomamente contestata in sede giurisdizionale (CGT I Milano 9 febbraio 2026 n. 537).

L'evoluzione giurisprudenziale

I giudici di merito hanno ricordato come la giurisprudenza abbia progressivamente riconosciuto natura lesiva a tale atto, sino a qualificarlo come autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. Tale orientamento prevalente muove dal presupposto che l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 non abbia carattere tassativo, ma debba essere interpretato in senso estensivo, «includendo ogni atto idoneo a manifestare una pretesa tributaria attuale e a incidere nella sfera giuridica del contribuente». La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la proposta di compensazione non può essere considerata un atto meramente interlocutorio o privo di effetti, poiché essa costituisce una manifestazione attuale della volontà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione del credito iscritto a ruolo. In particolare, con l'ordinanza n. 24638 del 19 ottobre 2017, i giudici delle leggi hanno riconosciuto che la proposta di compensazione è impugnabile quando il contribuente intenda far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione del credito, che non potrebbero essere dedotti in altro momento senza subire un pregiudizio concreto. In tal senso, la S.C. ha chiarito che l'atto in parola, pur non essendo espressamente menzionato nell'art. 19, rientra nella categoria degli atti “idonei a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria e, come tale, suscettibile di ricorso».

Dirimente l'interesse ad agire

I giudici milanesi, nel propendere per l'ammissibilità del ricorso, hanno condiviso l'orientamento prevalente in materia secondo cui, in nome dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., «la proposta di compensazione…è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, in quanto esprime una pretesa tributaria attuale, è idonea a produrre effetti pregiudizievoli e rientra nella categoria degli atti “equiparati” a quelli elencati nell'art. 19 D.Lgs. 546/92: ne consegue che il contribuente può contestarla per far valere l'estinzione del credito, la prescrizione o altri fatti impeditivi, senza dover attendere l'avvio della riscossione coattiva».

Fonte: CGT I Milano 9 febbraio 2026 n. 537

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Francesco Villante

- Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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